Non si può condividere l’articolo di O. Avallone e P. Monea “ Danno erariale per il segretario che non prevede la condanna”, pubblicato su NT+ del 27 10.2025, che ricostruisce la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata 51/2025 come se si trattasse di una pronuncia volta ad imporre al segretario comunale che esprima un parere di regolarità tecnica l’obbligo di prevedere ed anticipare l’esito di una vertenza. Nessuno, Corte dei conti compresa, chiede al segretario comunale un giudizio prognostico sulla conclusione di una vertenza.
Il fatto è che il segretario, nel caso di specie, incaricato come troppe volte avviene anche come responsabile di servizio (nel deleterio patto tra amministratori che cercano di blandire il segretario con incarichi aggiuntivi e risparmiare in funzionari, e segretari che si accollano funzioni anche non sostenibili alla ricerca di maggiorazioni stipendiali), ha espresso un acritico parere di regolarità tecnica su una delibera che poi ha determinato pagamenti risarcitori, senza far intravvedere i possibili rischi connessi ai molto labili fondamenti giuridici della decisione di resistere in giudizio ad una vertenza intrapresa da un appaltatore per ottenere il pagamento dell’Iva e di parte dei corrispettivi contrattuali.
La Corte dei conti, nel caso di specie, evidenzia bene che i responsabili di servizio (nella quale veste ha imprudentemente agito il segretario) non debbono limitarsi a predisporre atti acriticamente aderenti a “direttive”, ma l’obbligo di evidenziare problemi di legittimità e merito connessi, posto che la funzione del parere è, secondo la giurisprudenza, meglio “illuminare” gli organi decidenti, i quali per altro conservano comunque il potere di determinare il contenuto degli atti anche non aderendo al parere. E’ fondamentale il seguente passaggio della sentenza, nel quale la Sezione stigmatizza il parere favorele espresso dal segretario poichè è “ben presumibile – in base all’ “id quod plerumque accidit” (regolarità causale) – che a fronte di un parere contrario del segretario comunale, che evidenziasse la inopportunità e/o illegittimità di tale resistenza, la Giunta, peraltro tenuta ex art. 49, comma 4, TUEL a motivare espressamente una diversa posizione, si sarebbe diversamente orientata”.
E’ bene evidenziare che il danno scaturisce dal mancato pagamento dell’Iva ad un operatore economico incaricato di realizzare un impianto per la distribuzione del gas, sulla base di valutazioni tecnico giuridiche oggettivamente infondate. Tanto che il comune, evocato in giudizio dall’appaltatore, era stato condannato in sede civile anche al pagamento di accessori interessi e spese legali “a titolo di mancata corresponsione – da parte della stazione appaltante – oltreché dell’importo dei lavori commissionati, anche dell’IVA relativa agli stessi,”.
Ora, la vicenda in questione sul piano tecnico non era banale, ma tuttavia la sostenibilità dell’idea che fosse legittimo o nel merito utile non corrispondere importi contrattuali ed Iva, era certamente molto più che dubbia.
Vero è che alla fine la delibera consiliare con deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio il comune ha affrontato oneri “più contenuti rispetto a quelli di cui alla condanna, in quanto in tale sede rideterminati in via transattiva rispetto al debito consacrato in sentenza”, ma:
- si è trattato di oneri “comunque maggiorati rispetto al debito originario”;
- il danno non discende dall’attività di riconoscimento del debito fuori bilancio, che è successiva all’intera vicenda, bensì alla decisione di giunta di costituirsi in giudizio a difesa della decisione del comune di non corrispondere parte del compenso per lavori e di non corrispondere l’Iva.
La “temerarietà” di cui parla la sentenza della Corte dei conti non consiste certo nell’obbligo da parte del segretario/responsabile di predire gli esiti della sentenza, ma dell’assenza di ogni accortezza necessaria ad inquadrare i rischi connessi a resistere in giudizio alla pretesa dell’appaltatore di vedersi pagata Iva e parte dei lavori effettuati.
La sentenza mette bene in evidenza gli errori istruttori ed operativi in cui era incorso il comune, il cui convincimento relativo all’assenza di diritto dell’operatore economico al pagamento dell’Iva era disceso da una lettura erronea di disposizioni normative e connesse interpretazioni del Ministero delle Finanze n. 52/E del 1997.
La sentenza spiega bene: che tale parere era “riferito però al caso dell’erogazione di contributi pubblici per la realizzazione di metanodotti direttamente a favore di una società concessionaria di ente pubblico, incaricata della realizzazione e gestione di un impianto di metanodotto ed obbligatasi al successivo trasferimento dell’opera all’ente. Detto parere, peraltro, come evidenziato nella richiamata sentenza del Tribunale di Potenza n. 272/2017, non era validamente invocabile nel caso di specie, concernente l’erogazione indiretta dei contributi per la realizzazione di metanodotto, concessi al Comune ma da questo corrisposti all’impresa a titolo non di contributo (senza alcuna corrispettività con l’opera di realizzare), bensì di corrispettivo di un contratto di appalto per la realizzazione del metanodotto di proprietà della stazione appaltante (ovvero utilizzati quale prezzo da pagare in forza di un vincolo contrattuale sinallagmatico), corrispettivo in quanto tale assoggettato ad IVA”.
E’ da chiedersi se davvero sia da porre il problema di una sorta di eccesso di zelo da parte della Corte dei conti, nell’imputare al responsabile del parere favorevole alla costituzione in giudizio una sorta di responsabilità oggettiva per “colpa da prognosi postuma”, come sostengono O. Avallone e P. Monea; o se non sia del tutto evidente che il chiaro travisamento delle disposizioni normative ed interpretative non sia stato evidenziato alla giunta, nel momento in cui essa decideva di costituirsi in giudizio.
Si ribadisce: sul segretario comunale, così come su qualsiasi altro soggetto chiamato a svolgere l’istruttoria e ad esprimere pareri sulle delibere degli organi di governo, non può e non deve incombere un giudizio prognostico sugli esiti di una vertenza. Ma, invece, detti soggetti debbono adempiere all’obbligo di analizzare, coi pareri, gli aspetti tecnici e di merito da ogni angolazione, così da evidenziare anche possibili rischi e punti di debolezza di chiavi di lettura tecnico giuridici complessi e, nel caso di specie, manifestamente applicabili a fattispecie diverse da quella in esame.
Il parere di regolarità tecnica, così come ogni atto di controllo, non può nè sostituirsi ad una sentenza, nè svolgere le funzioni di vaticinio della Pizia di Delfi, ma deve illustrare in modo corretto e completo le complessità di una decisione.
Nel caso di specie, invece, si è dato corso ad un parere pienamente favorevole ad una costituzione in un giudizio che, vero, non si è concluso con la pronuncia espressa di temerarietà della lite in capo al comune, ma che ha però evidenziato senza infingimenti l’erroneità piuttosto grave della ricostruzione tecnico giuridica del comune, avallata proprio dal parere favorevole alla deliberazione di costituzione in giudizio.
La “temerarietà” del convenuto è fattispecie piuttosto rara e quasi di scuola: nessuna sorpresa che il giudice civile, nell’accogliere il ricorso dell’appaltatore, non l’abbia rilevata.
Ma, la “temerarietà” nella gestione delle risorse pubbliche, invece, è piuttosto facilmente rilevabile: ed è la fonte della decisione della magistratura contabile.
Non si può, dunque, condividere la conclusione cui giungono gli autori, laddove affermano che il segretario non può essere chiamato da sentenze della Corte dei conti “a rispondere quando la scelta politica si rivela errata, poiché ne deriva un indebito ampliamento della responsabilità contabile, con effetti di “amministrazione difensiva” e di paralisi dell’azione amministrativa, atteso il rischio di essere giudicati a posteriori secondo l’esito del processo”.
Si tratta di una visione secondo la quale ogni scelta in quanto qualificabile come “politica” impone al segretario, come anche al funzionario, una sorta di obbligo fideistico a portarla avanti, pena la paralisi dell’azione amministrativa.
Le cose non stanno affatto così. Il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle gestionali ha esattamente lo scopo di chiarire e anche differenziare competenze e responsabilità.
Nel caso di specie, peraltro, trattandosi di decidere di pagare ad un appaltatore Iva e importi contrattuali, di “politico” non v’era assolutamente nulla: si trattava di chiara attività puramente e semplicemente gestionale.
A ben vedere, anche lo stesso coinvolgimento della giunta nella decisione di costituirsi in giudizio appare molto discutibile e chiaro retaggio di una visione secondo la quale sia spettanza dell’organo di governo decidere in merito alle azioni giurisdizionali.
Fermo restando che dovrebbero essere gli statuti ad essere formulati in modo più corretto, chiarendo che può essere diretta competenza anche dei dirigenti o funzionari decidere di costituirsi in giudizio per questioni strettamente tecniche, come nel caso trattato, comunque una delibera come quella che ha dato vita al danno è emblematica dello sciagurato “punto di incontro perverso” tra politica e gestione, che si incontra quando reciprocamente:
- la politica intenda ingerirsi in questioni tecniche, presa dall’idea che comunque ogni decisione minuta sia di competenza degli organi di governo, sebbene ciò sia in evidente contrasto col principio di separazione;
- l’apparato amministrativo lascia ogni porta aperta a tali ingerenze e, anzi, spesso trasla responsabilità gestionali verso competenze “politiche”, nella recondita convinzione di ottenere così la “copertura” da responsabilità.
La sentenza della Sezione Basilicata smonta, come inevitabile, questa opinione. L’apparato amministrativo non deve nè cercare coperture nelle delibere degli organi di governo, nè seguire acriticamente “direttive” anche se erronee sul piano tecnico e giuridico (e per altro non ammissibili, se costituiscono violazione del principio di separazione).
