Per l’utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti, l’amministrazione può legittimamente adottare la previsione regolamentare di loro utilizzo solo a condizione che vi sia parità di condizione lavorativa ovvero omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (full-time o part-time). Lo ha affermato il Tar Molise, sezione I, nella recente sentenza 14 ottobre 2024, n. 315.
Con questa scelta regolamentare da parte dell’ente vengono, così, esercitati i poteri discrezionali attribuiti dall’articolo 9 della legge n. 3/2003, al cospetto dei quali la posizione rivestita dal soggetto utilmente collocato in una delle graduatorie messe a disposizione dagli altri enti ha la natura del semplice interesse legittimo.
In precedenti pronunce giurisprudenziali, invece, era stata affermata l’illegittimità della scelta di non attingere, per la copertura di posizioni a tempo indeterminato e pieno, a graduatorie concorsuali di altri enti relative a posizioni part-time, ma ciò sul presupposto che non si rinvenivano determinazioni amministrative, a monte; quindi, diversamente della fattispecie di cui sopra dove, appunto, si è in presenza di una copertura normativa in previsioni regolamentari corrispondenti.
Pertanto, le graduatorie approvate possono essere utilizzate da altre Amministrazioni, anche sulla base di intese raggiunte dopo la conclusione del concorso (è preferibile un accordo preventivo alla formazione della graduatoria, anche se non è da escludere che l’intesa possa intervenire in una fase successiva), nell’ineludibile rispetto dell’ordine delle medesime e sulla base di criteri predeterminati (es. tempi e modi per l’interpello degli idonei ed eventuale rinuncia all’assunzione dell’idoneo interpellato da un Ente locale diverso da quello titolare della graduatoria ai fini della conservazione della sua posizione per successivi scorrimenti; tempi di comunicazione all’Ente locale titolare della graduatoria circa i risultati dello scorrimento) da una specifica disciplina regolamentare.
La locuzione “previo accordo” deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre pubbliche Amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità dell’azione amministrativa (in tal senso, deliberazione n. 290/2019/PAR Sezione regionale Controllo Veneto; Corte di cassazione, ordinanza n. 25986 emessa il 16 luglio e pubblicata il 16 novembre 2020).
Anche qui, il legittimo scorrimento della graduatoria presuppone, come già evidenziato, che vi sia “identità” di posti tra quello oggetto della procedura che ha dato luogo alla graduatoria e la nuova esigenza assunzionale, nel senso di una necessaria corrispondenza tra il profilo e la categoria professionale del soggetto collocato in graduatoria e il profilo e la categoria professionale vacante nell’Ente che intende scorrere la graduatoria (Cfr. sentenza TAR Veneto, n. 864/2011, concernente l’illegittimità dello scorrimento in caso di mancata corrispondenza del profilo e categoria professionale).
Occorre tenere conto che i soggetti partecipanti sono già in possesso di idoneità avendo superato una precedente selezione pubblica e pertanto non possono essere sottoposti a selezione pubblica ex novo, a pena di evidente arbitrio della procedura, potendo di fatto accadere che la scelta dell’Ente utilizzatore ricada magari su un concorrente che non rispetti l’ordine di posizionamento della graduatoria, con evidente limitazione del diritto di chi invece rivesta una utile collocazione nelle graduatorie.
Gli Enti locali che intendono utilizzare, in modo trasparente e garantito, la graduatoria di altre pubbliche Amministrazioni mediante scorrimento, è necessario che si dotino di apposito regolamento, approvato dalla Giunta Comunale ai sensi di quanto prevede l’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche, che, al comma 7, stabilisce che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi la cui competenza all’adozione spetta alla Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del Tuel 267/2000.
In tale regolamento occorre che siano preliminarmente individuati, in particolare, criteri rispettosi dell’ordine delle graduatorie attraverso i quali scegliere una pubblica Amministrazione con cui raggiungere e sottoscrivere l’intesa, ritenendo di dubbia legittimità ogni altra e diversa procedura (esempio, avvisi di interesse cui gli idonei possono partecipare, eventuali colloqui e/o test, ecc.).
Diffusa, in merito, è la scelta regolamentare intrapresa da alcuni Comuni di prevedere che la manifestazione di interesse da parte degli idonei aspiranti sia espressamente ed unicamente limitata a segnalare la graduatoria in cui sono collocati che, poi, in base a criteri prestabiliti, sarà eventualmente individuata dall’Ente che ha bisogno di assumere.
