Il TAR Lombardia, Brescia, con sentenza n. 766/2025 del 14 agosto 2025, ha chiarito che l’operatore economico è tenuto a dichiarare le circostanze rilevanti per l’affidabilità, come le risoluzioni contrattuali subite, anche se già risultanti nel Casellario ANAC o nel fascicolo virtuale. L’omissione o la cancellazione di tali informazioni viola il principio di trasparenza e può legittimare l’esclusione dalla gara.
