Valutazione della commissione di concorso

  La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI- del 1 aprile 2026, n. 2652 concerne la rilevanza del solo voto numerico espresso dalla commissione esaminatrice sulle prove di concorso per l’assunzione presso l’Agenzia delle entrate.    In tema di valutazione delle prove di concorso, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice…

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  La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI- del 1 aprile 2026, n. 2652 concerne la rilevanza del solo voto numerico espresso dalla commissione esaminatrice sulle prove di concorso per l’assunzione presso l’Agenzia delle entrate.

   In tema di valutazione delle prove di concorso, il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso.

  Tale voto reca in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra.

   Del resto, la predeterminazione dei punti attribuibili in relazione a ciascun criterio consente di comprendere le ragioni della valutazione finale e, in particolare, quali specifiche carenze sono state riscontrate nello svolgimento della prova orale, avuto riguardo alle conoscenze e competenze che tale prova era diretta ad accertate (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036).

_____

CONSIGLIO DI STATO, Sentenza 1 aprile 2026 n. 2652

Pubblicato il 01/04/2026

02652/2026REG.PROV.COLL.

01370/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Laura Visone, rappresentata e difesa dall’avvocato Gennaro Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia delle Entrate – Direzione centrale risorse umane – Ufficio selezione del personale, Commissione d’esame concorso per il reclutamento di n. 175 dirigenti di II fascia nei ruoli dell’Agenzia delle Entrate, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Aniello Napolitano, Elisabetta Colaci, Maria Rosaria Molfetta, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 11906/2023.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il Cons. Dalila Satullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo di primo grado e con i relativi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti relativi allo svolgimento ed all’esito della selezione pubblica per titoli e colloqui svolta dall’Agenzia delle entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, di cui al bando n. 146687 del 29 ottobre 2010.

In particolare, con il ricorso introduttivo l’interessata ha dedotto:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost; violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando di concorso; eccesso di potere per carenza di istruttoria, per assoluto difetto di motivazione, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti. Al riguardo l’interessata ha dedotto che l’attribuzione del punteggio di 0,75 in esito alla valutazione dei titoli, oltre ad essere priva di motivazione, è incoerente con i numerosi e qualificati titoli da essa posseduti e dichiarati sia nell’all. B alla domanda di partecipazione sia nel curriculum vitae. La ricorrente ha inoltre dedotto che anche l’attribuzione di 47 punti per la prova orale è priva di motivazione.

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per travisamento e violazione del dictum giurisdizionale. Al riguardo la ricorrente ha dedotto che lo svolgimento della prova orale, iniziata mediante una domanda relativa all’attività precedentemente svolta dal candidato presso l’Agenzia delle entrate, contrasta sostanzialmente con i precedenti giurisdizionali che hanno annullato l’art. 7 del bando nella parte in cui comprendeva tra i titoli valutabili anche gli incarichi di direzione e gestione degli uffici conferiti ai sensi del soppresso art. 24 del regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate. Inoltre secondo la ricorrente la commissione le avrebbe posto delle domande per nulla attinenti a quelle sorteggiate;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost.; incompatibilità dei membri della commissione. Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che sono sorti dubbi in ordine ad eventuali incompatibilità dei membri della commissione di concorso, per la cui conferma si attende l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti.

La ricorrente ha inoltre formulato un’istanza istruttoria al fine di acquisire i documenti relativi alla procedura concorsuale già richiesti con una precedente istanza di accesso, sulla quale l’amministrazione aveva provveduto con un provvedimento di differimento, in attesa della consegna degli atti da parte della commissione di concorso.

Con motivi aggiunti, l’interessata ha impugnato la graduatoria definitiva per illegittimità derivata per gli stessi motivi già articolati nel ricorso introduttivo.

Con sentenza n. 11906 del 14 luglio 2023 il Tar Lazio:

– ha preliminarmente respinto l’istanza istruttoria, ritenendo di non potersi sostituire alla ricorrente nell’esercizio del diritto di accesso che la stessa non ha azionato nei modi e nei termini previsti dalla legge, dopo la cessazione della causa di sospensione;

– ha dichiarato inammissibile, in quanto generico, il terzo motivo relativo all’incompatibilità dei membri della commissione di concorso;

– ha ritenuto infondate le contestazioni sollevate con il primo ed il secondo motivo di ricorso in relazione allo svolgimento della prova orale e, conseguentemente, ha dichiarato insussistente sia l’interesse all’esame delle contestazioni sollevate con il primo motivo relativamente alla valutazione dei titoli sia l’interesse alla decisione sui motivi aggiunti.

La predetta sentenza è stata appellata dalla candidata la quale ha dedotto:

1) error in iudicando: in via assorbente, violazione manifesta degli artt. 63 e 64 c.p.a.; violazione dell’art. 1 c.p.a. e del canone di effettività della tutela giurisdizionale; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta; contraddittorietà della motivazione. Al riguardo parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di ordinare all’amministrazione il verbale della prova orale nonostante si trattasse di un documento decisivo ai fini della decisione e acquisibile dal giudice anche al di là dell’iniziativa di parte;

2) error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 del bando di concorso; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta; contraddittorietà della motivazione. Sul punto parte appellante ribadisce che la valutazione in sede di prova orale degli incarichi illegittimamente conferiti contrasta con i precedenti giudicati e che sono state poste domande diverse rispetto a quelle sorteggiate.

Parte ricorrente ha quindi riproposto anche i motivi non esaminati in primo grado relativi alla carenza di motivazione e comunque all’erroneità dell’attribuzione del punteggio relativo ai titoli, alla carenza di motivazione dell’attribuzione del punteggio per la prova orale e all’incompatibilità dei membri della commissione.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone l’integrale reiezione.

Con ordinanza collegiale del 31 marzo 2025 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio e, in via istruttoria, è stata ordinata all’amministrazione la produzione del verbale della prova orale sostenuta dalla candidata.

L’appellante ha integrato il contraddittorio e con motivi aggiunti ha impugnato il verbale depositato dall’amministrazione, deducendo la carenza di motivazione e l’erroneità dell’attribuzione del punteggio per la prova orale e ribadendo la violazione delle prescrizioni derivanti dal giudicato già citato nel ricorso introduttivo. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata dell’atto in quanto affetto dai medesimi vizi dedotti con il ricorso di primo grado e assorbiti dal Tar.

Parte appellante ha inoltre rappresentato di avere impugnato davanti al Tar, per illegittimità derivata, una successiva graduatoria relativa al concorso di cui è causa.

All’udienza del 26 marzo 2026 la causa è stata assunta indecisione.

2. Va preliminarmente evidenziato che l’appello può essere deciso prima ed a prescindere dalla definizione della controversia pendente davanti al Tar Lazio avverso una successiva graduatoria definitiva, impugnata per invalidità derivata rispetto quella dedotta nel presente giudizio, il cui accertamento è pertanto preliminare.

3. Va altresì preliminarmente rilevato che con ordinanza collegiale del 31 marzo 2025 questo giudice ha accolto l’istanza istruttoria, respinta dal Tar e riformulata in appello con il primo motivo di appello, e che è stato conseguentemente acquisito il verbale della prova orale sostenuta dalla appellante e il cui esito è specificamente contestato nel presente giudizio.

A seguito della produzione in giudizio del predetto verbale l’appellante ha inoltre proposto motivi aggiunti, ammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a.

4. L’appello ed i motivi aggiunti formulati in appello sono infondati con riguardo alle censure relative allo svolgimento della prova orale.

4.1. In primo luogo, quanto al vizio di difetto di motivazione della valutazione svolta in sede di prova orale, va rilevato che secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio «il voto numerico esprime e sintetizza l’apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d’esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all’assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l’omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l’indicazione della cifra numerica (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/04/2023, n. 4247; Cons. Stato, Sez. V, 10/11/ 2022, n. 9845)» (Cons. stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2026, n. 2208).

Nel caso in esame, dal verbale della prova orale prodotto dall’amministrazione risulta che:

– il voto per la prima fase della prova orale, consistente nell’esposizione del percorso formativo e professionale (massimo 20 punti) è stato attribuito sulla base di tre criteri: competenze realizzative (massimo 8 punti), competenze relazionali (massimo 6 punti) e capacità gestione responsabilità (massimo 6 punti);

– il voto per la seconda parte prova orale (massimo 76 punti), consistente in un colloquio sulle materie del concorso, è stato attribuito sulla base di quattro criteri di valutazione consistenti in: correttezza della risposta (massimo 30 punti), completezza delle argomentazioni (massimo 25 punti), capacità di approfondimento ed elaborazione critica (massimo 15 punti), chiarezza espositiva (massimo 6 punti).

La predeterminazione dei punti attribuibili in relazione a ciascun criterio consente, secondo il collegio, di comprendere le ragioni della valutazione finale e, in particolare, quali specifiche carenze sono state riscontrate nello svolgimento della prova orale, avuto riguardo alle conoscenze e competenze che tale prova era diretta ad accertate.

Tale conclusione è stata raggiunta anche da altra sezione di questo Consiglio di Stato in altri precedenti relativi allo specifico concorso oggetto di causa, nei quali è stato ampiamente ricostruito l’iter relativo alla individuazione dei criteri di valutazione e lo specifico contenuto degli stessi (v. in particolare Cons. Stato, sez. VII, 28 aprile 2025, n. 3580, punti 6.4. e seguenti della motivazione).

Infine, la circostanza che il punteggio non sia stato attribuito in relazione alle singole domande non ne comporta l’insufficienza a fini motivazionali, ben potendo il punteggio esprimere una valutazione complessiva delle conoscenze e competenze espresse nel corso dell’intera prova orale.

4.2. Sono altresì infondate le contestazioni relative alla prima parte della prova orale, nella parte in cui, consentendo di valutare i precedenti incarichi presso l’Agenzia delle entrate, contrasterebbe con i precedenti giudicati che hanno dichiarato illegittimo l’art. 7 del bando nella parte in cui considerava tra i titoli valutabili anche gli incarichi di direzione e gestione degli uffici conferiti ai sensi del soppresso art. 24 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

Sul punto questo collegio condivide quanto affermato dal Tar in conformità alla giurisprudenza di questo Consiglio relativa al concorso di cui è causa. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che la valutazione durante la prova orale del complessivo percorso professionale e personale del candidato ai fini dell’accertamento delle competenze realizzative e relazionali e della capacità di gestione delle responsabilità “è, all’evidenza, qualcosa di ben diverso da un esame avente ad oggetto gli illegittimi incarichi dirigenziali sopra citati” (Cons. Stato, sez. VII, 23 dicembre 2024, n. 10353).

A ciò si aggiunga che, come dedotto dall’Agenzia delle entrate nel presente giudizio e come risulta dal precedente appena citato (punto 8.4.1. della motivazione), la commissione di concorso, nel determinare i criteri per l’attribuzione del punteggio, ha specificamente affermato che, nella valutazione del “percorso formativo e professionale” esposto dal candidato, non si sarebbe tenuto conto “degli “incarichi di direzione e gestione degli uffici” conferiti ai sensi del soppresso art. 24 del Regolamento di Amministrazione”, cioè degli incarichi illegittimamente conferiti.

Infine, l’appellante, a fronte del contenuto del verbale da cui risulta che la prova orale ha avuto in generale ad oggetto l’esposizione del percorso personale e professionale, non ha comunque fornito la prova che tale esposizione abbia specificamente riguardato anche la copertura o meno degli incarichi illegittimamente conferiti.

4.3. Infine, l’affermazione secondo la quale la commissione avrebbe esaminato la candidata su argomenti diversi rispetto a quelli estratti è estremamente generica e comunque non provata.

In primo luogo, la candidata non ha allegato quali sono stati gli argomenti, diversi da quelli estratti, sui quali è stata effettivamente esaminata; tale allegazione sarebbe stata peraltro necessaria anche al fine di verificare se le domande effettivamente poste fossero o meno un logico sviluppo e specificazione di quelle estratte.

Inoltre, dal verbale della prova orale risulta che la commissione ha posto alla candidata le domande estratte. Il predetto verbale costituisce un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso degli atti compiuti dalla commissione e ivi verbalizzati e nel caso in esame la querela di falso non è stata proposta.

5. La reiezione dei motivi di appello relativi allo svolgimento della prova orale, rende superfluo l’esame dei motivi relativi alla valutazione dei titoli, assorbiti in primo grado e riproposti in appello, atteso che l’eventuale accoglimento degli stessi non consentirebbe all’interessata di ottenere l’idoneità a causa del mancato superamento della prova orale.

6. Infine, il motivo relativo alla composizione della commissione, già articolato in primo grado e riproposto in appello in quanto ritenuto assorbito, è inammissibile.

Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, tale motivo non è stato assorbito dal giudice di primo grado ma è stato dichiarato inammissibile per genericità, come chiaramente evincibile dalla lettura del punto 12. della motivazione della sentenza appellata.

La predetta statuizione non è stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione e non può pertanto essere in questa sede riformata.

Fermo restando quanto appena esposto, il collegio condivide comunque la statuizione di inammissibilità per genericità pronunciata dal giudice di primo grado, atteso che l’interessata si è limitata a prospettare l’esistenza di dubbi sulla idoneità di alcuni commissari a ricoprire l’incarico senza neanche specificare in cosa consistessero tali dubbi.

7. In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto.

8. L’assenza di un’adeguata attività istruttoria da parte del giudice di primo grado, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Roberto Caponigro, Consigliere

Giovanni Gallone, Consigliere

Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere

Dalila Satullo, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO

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