Verifiche dei requisiti post aggiudicazione? L’autosabotaggio del d.lgs 36/2023 da parte del Consiglio di Stato

Secondo il Consiglio di Stato, in certi casi sarebbe possibile effettuare la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione, vista la modifica apportata all’articolo 99 del codice degli appalti dal correttivo. Tale interpretazione si riscontra nella sentenza della Sezione V, 20.2.2025, n. 1425/2025. Tale sentenza non può che lasciare sbalorditi, mentre se ne evidenzia l’assoluta impossibilità…

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Secondo il Consiglio di Stato, in certi casi sarebbe possibile effettuare la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario dopo l’aggiudicazione, vista la modifica apportata all’articolo 99 del codice degli appalti dal correttivo. Tale interpretazione si riscontra nella sentenza della Sezione V, 20.2.2025, n. 1425/2025.

Tale sentenza non può che lasciare sbalorditi, mentre se ne evidenzia l’assoluta impossibilità di condividerne spirito e contenuti. La modifica all’articolo 99 del d.lgs 36/2023 apportata dal correttivo vale esclusivamente per il caso di malfunzionamento della piattaforma del Fascicolo virtuale dell’operatore economico e non esprime nessun principio generale alla luce del quale le stazioni appaltanti possono effettuare le verifiche sui requisiti dopo l’aggiudicazione.

Esattamente all’opposto di quanto afferma l’incauta sentenza di Palazzo Spada, resta del tutto fermo quanto dispone l’articolo 17, comma 5, del codice: “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace. 6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta”. La verifica dei requisiti, dunque, resta presupposto indefettibile per l’aggiudicazione e non c’è “principio del risultato” che tenga a poter giustificare l’illegittimità di verificare i requisiti dopo aver aggiudicato, posto che un’aggiudicazione priva della previa verifica dei requisiti è, ope legis, peraltro del tutto inefficace.

Il Consiglio di Stato di fatto, con una lettura incauta ed eccessivamente estesa, del fumoso principio del risultato, rischia di creare un caos irrimediabile, una sorta di autosabotaggio giuridico nei confronti di una norma che ha contribuito a scrivere, già lacunosa, complicata, incoerente e fumosa, che per via di interpretazione può diventare semplicemente disastrosa

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