La sentenza del Tar Lazio – Roma Sez. I Quater- del 15 giugno 2026, n. 10985 riguarda la sussistenza o meno, in capo all’ANAC, di un potere di vigilanza sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici rientranti ed esperite nel corso delle gestioni commissariali.
In merito, la vigilanza sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici rientranti nelle gestioni commissariali fa parte delle attribuzioni dell’Autorità. Ai sensi dell’art. 213, co. 3, lett. a), del codice, l’Autorità «vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice». Analoga formulazione si rinviene nel testo dell’art. 222, co. 3, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’inderogabilità del controllo di un’Autorità amministrativa indipendente sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici disposti anche da parte dei commissari straordinari del Governo – oltre che nella lettera della citata disposizione, che menziona esplicitamente i “contratti esclusi”, così offrendo un chiaro argomento testuale a sostegno di una vis espansiva delle competenze dell’A.n.a.c. a tutto il mercato dei contratti pubblici – rinviene, infatti, il proprio fondamento nel diritto unionale e, segnatamente, nelle disposizioni in materia di governance del settore contenute negli artt. 83 della direttiva 2014/24/UE, 45 della direttiva 2014/23/UE e 99 della direttiva 2014/25/UE. D’altra parte, le disposizioni che derogano alle procedure ordinarie fanno sempre espressamente salvo, oltre che il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, anche quello dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (cfr. art. 1, co. 5, del d.l. 109/2018, nonché, più in generale, l’art. 25 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).
