Welfare aziendale: inadeguata la giurisdizione della Corte dei conti sugli istituti della contrattazione decentrata

La giurisdizione della Corte dei conti sulla contrattazione collettiva costituisce un problema. Essa, infatti, nonostante dovrebbe limitarsi a verificare la correttezza di costituzione del fondo e il corretto appostamento delle risorse stabili su fabbisogni stabili. Invece, spesso la Procura entra nel merito della ripartizione delle destinazioni, nonostante si tratti di una decisione negoziale rimessa esclusivamente…

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La giurisdizione della Corte dei conti sulla contrattazione collettiva costituisce un problema. Essa, infatti, nonostante dovrebbe limitarsi a verificare la correttezza di costituzione del fondo e il corretto appostamento delle risorse stabili su fabbisogni stabili. Invece, spesso la Procura entra nel merito della ripartizione delle destinazioni, nonostante si tratti di una decisione negoziale rimessa esclusivamente alle parti contraenti.

A ben vedere, dimostrato che il fondo è correttamente costituito e che non vi è l’errore di finanziare con la parte variabile spese stabili, come gli aumenti dovuti a progressioni orizzontali, se il quadro complessivo della spesa risulti corretto, la Corte dei conti non dovrebbe attraversare i meandri del merito delle scelte negoziali.

Se e quali azioni di welfare finanziare e a quali dipendenti destinarli non è in assoluto un tema del quale una Procura della Corte dei conti dovrebbe minimamente interessarsi.

Le valutazioni della Procura nella sentenza 354/2023 della Sezione Terza di appello appaiono oggettivamente non solo erronee sul piano della configurazione giuridica – e bene ha fatto il collegio a rigettare la ricostruzione proposta, secondo la quale si tratta di sussidi – ma soprattutto frutto di una vera e propria ingerenza operativa nell’autonomia negoziale.

Fermo restando, poi, che soltanto immaginare il welfare come strumento di sussidio di carattere sociale, da connettere addirittura all’Isee, dimostra una distanza incolmabile e davvero preoccupante tra la magistratura contabile e la realtà del lavoro contrattualizzato.

La Corte dei conti ha la tendenza a ritenere che l’attività negoziale della PA resti comunque caratterizzata da vincoli ed obblighi di natura formale. Non ci si rende conto che l’aver configurato il rapporto come retto anche dal diritto privato, per le parti non derogate dalle regole speciali del d.lgs 165/2001, non può non dare al datore di lavoro pubblico conseguenti spazi e margini di autonomia nelle scelte, che non possono essere compressi.

Il welfare va inteso come spese per prestazioni di servizi utili al miglioramento del benessere lavorativo e non di certo alla stregua di un intervento di aiuto a situazioni di disagio economico-sociale.

Ma, questo è un approdo che la contrattazione collettiva del privato ha raggiungo da decenni! Appare impossibile che un elemento caratteristico della contrattazione collettiva, soprattutto di secondo livello, di questa rilevanza, ormai da molto tempo indagato e conosciuto, tanto da essere oggetto, spesso, di interventi normativi di defiscalizzazione, decontribuzione e comunque di incentivo, risulti sconosciuto o frainteso a parte della magistratura contabile.

Il che conferma un aspetto: la “paura della firma” non si risolve inventando scudi, esenzioni, esclusioni da responsabilità, bensì chiarendo esattamente non solo i confini della fattispecie sostanziale di un reato oppure di un illecito, ma anche delimitando con chiarezza l’intervento dei giudici.

Nel caso della giurisdizione contabile relativa all’attività contrattuale decentrata, è da anni che si aspetta un intervento normativo molto semplice e chiaro, volto a privare di validità ogni iniziativa della Procura rivolta a contratti decentrati e incentrata sul merito delle scelte. La giurisdizione si dovrebbe limitare alla correttezza degli appostamenti, dei “conti”. Visto che il welfare è finanziato dal fondo, non si capisce la ratio stessa di un’azione della Procura, utile solo appunto ad ingenerare “terrorismo”, senza alcun costrutto.

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