Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia 30 luglio 2024, n. 178, torna sul problema del finanziamento del welfare. Il parere ritiene che la connessa spesa da un lato non sia soggetta ai limiti al salario accessorio previsti dallo sciagurato articolo 22, comma 3, del d.lgs 75/2017, trattandosi di spesa di natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; dall’altro conferma che si deve rispettare il tetto complessivo della spesa e, soprattutto, che risulti impossibile prevedere estemporanei finanziamenti, per rispettare i vincoli dell’articolo 82, comma 2, del Ccnl 16.11.2022.
Tale articolo 82, comma 2, del Ccnl 16.11.2022 dispone: “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art.79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa. Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018”, cioè la quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011.
Ora, il fondo delle risorse della contrattazione decentrata è composto da risorse stabili e variabili. Rileva, in proposito, particolarmente l’articolo 79, comma 2, lettera c), del Ccnl 22.11.2022, ai sensi del quale gli enti possono annualmente incrementare il fondo con “risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016”.
Il successivo articolo 80, comma 2, indica le possibili destinazioni del fondo e alla lettera k) enuncia le “risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 82, comma 2”, senza specificare che queste siano da finanziare esclusivamente con la parte stabile del fondo.
Astrattamente, quindi, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria 61/2023/PAR e del. 27/2024/PAR, e ribadito dalla Sezione regionale per la Lombardia 178/2024/PAR, non si può escludere che gli enti locali, se restano entro il tetto complessivo della spesa fissato dall’articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, aumentino le disponibilità del fondo anche allo scopo di rendere utile e praticabile l’idea dell’attivazione del welfare e non lasciarlo una semplice enunciazione.
Di certo, tuttavia, sebbene le specificità del Ccnl permettono senz’altro di impiegare anche risorse variabili allo scopo, non va dimenticato che l’attivazione del welfare comporta spese tendenzialmente da ripetere nel tempo: il che richiede, allora, un’attenzione elevatissima sulla verifica costante degli equilibri dei conti e del fondo in prospettiva pluriennale, come l’introduzione di specifiche clausole di risoluzione dei contratti di servizio attivati, laddove la situazione del fondo in futuro non permetta la continuità delle spese.
Prudenza, quindi, consiglia di non contare troppo sulle risorse variabili per finanziare il welfare con risorse aggiuntive.
C’è anche da ricordare, tuttavia, che le risorse stabili sono quasi del tutto prosciugate dalle progressioni orizzontali, dall’indennità di comparto e da tutte le indennità connesse a modalità organizzative stabili dell’ente (turno, condizioni di lavoro, particolari responsabilità). Al welfare, oggettivamente, resterebbe pochino.
Se non si modificano una volta e per sempre le regole di costituzione dei fondi, sempre uguali a se stesse dal 30 anni circa, tanto che ancora si prendono a riferimento monte salari antichissimi, il welfare resterà solo più che altro un bell’intento.
