L’iscrizione alla white list va posseduta prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
L’esclusione opera anche se la legge di gara è silente. L’aspetto è stato chiarito dal TAR Campania nella sentenza n. 3857/2025.
L’iscrizione nelle white list
La c.d. white list è prevista dall’art. 1, comma 52 della legge 190/2012, il quale richiede l’iscrizione dell’operatore economico nel caso di svolgimento di una delle attività descritte dall’art. 53, lett. h) delle L. n. 190/2012, per le quali sussiste un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
L’art. 53 ritenute, infatti, maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
• estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
• noli a freddo di macchinari;
• fornitura di ferro lavorato;
• noli a caldo;
• autotrasporto per conto terzi;
• guardiania ai cantieri;
• servizi funerari e cimiteriali;
• ristorazione, gestione delle mense e catering;
• servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
L’iscrizione nell’elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa e’ stata disposta, sempre che permangano inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
E’ pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
• assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
• assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa di cui all’art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L’iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Il caso affrontato
Nell’ambito di una gara di trasporto di beni dell’economato di un’Azienda sanitaria, la seconda graduata contestava l’aggiudicazione disposta a favore di impresa che era priva, al momento della presentazione della domanda, della obbligatoria iscrizione nell’elenco tenuto presso la Prefettura territorialmente competente (cd. White List) e che tale requisito “di partecipazione” era necessario oltre che obbligatorio ex lege, dato che il servizio oggetto della procedura di gara comprendeva anche il servizio di trasporto dei beni economali.
La valutazione del Collegio
Secondo i giudici nel caso specifico non aveva pregio, come invece dedotto dalle resistenti, che il trasporto dei beni economali fosse avvenuto nell’ambito dei centri collegati all’Azienda sanitaria, dal momento che l’aggiudicatario era soggetto terzo rispetto all’amministrazione.
Era quindi dirimente ai fini della qualificazione di autotrasportatore per conto terzi dell’affidatario, il fatto che quest’ultimo non trasportava beni propri, ma beni della stazione appaltante, il che rendeva necessitate le verifiche di moralità professionale sottese alla iscrizione alla white list.
Si trattava, quindi, di attività di trasporto strettamente connessa a quella di magazzino nel senso ampio inteso dai documenti gara, la quale, pertanto, necessitava dell’iscrizione, ai fini della partecipazione, alla White list.
Ai sensi del comma 52 dell’art. 1, l. n. 190/2012, la white list è una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia, prevista dalla legge in relazione a particolari settori.
Secondo i giudici, la Stazione appaltante non poteva, quindi, sottrarsi alla forza cogente della previsione, e segnatamente nella parte in cui viene richiesto, a pena di esclusione, che gli operatori economici debbano essere iscritti (o quantomeno debbano aver presentato domanda di iscrizione prima della offerta, cfr. Cons. di Stato, Sezione III, sentenza 14 dicembre 2022, n. 10935) in appositi elenchi istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale così come indicato dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012.
Conclusioni
I giudici hanno puntualizzato che tale esegesi normativa non opera in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; viceversa, la necessità di ricorrere alla eterointegrazione dalla legge di gara, presidiata dalla sanzione espulsiva, si rivela funzionale ad esigenze di prevenzione che permeano, alla stregua della legislazione di settore, anche la disciplina della gara e che condizionano la possibilità di aggiudicazione e di stipula dei contratti pubblici (in termini, si veda anche Consiglio di Stato sez. V, 18 gennaio 2024, n.606).
