La domanda di iscrizione alle white list non basta per partecipare alla gara d’appalto.
Continua, dunque, la serie di pronunce contrastanti sul tema delle white list.
La pronuncia che esamineremo è del TAR Sicilia, Catania, 06/05/2026, n. 1350.
La questione affrontata
Nel caso di specie, un’impresa era stata esclusa da una gara per non aver dimostrato la propria iscrizione alle white list.
L’impresa insorgeva, sostenendo che fosse sufficiente disporre, entro i termini di gara, della domanda di iscrizione alle liste in questione.
La decisione del Collegio
I giudici hanno evidenziato che la legge di gara avesse richiesto espressamente, tra i documenti da produrre ai fini dell’ammissione alla procedura, una autodichiarazione, resa dal concorrente, di essere iscritto alla white list presso la Prefettura di appartenenza, senza equipollenti ai fini della partecipazione.
Si trattava all’evidenza di una clausola che, semplificando gli adempimenti a carico del concorrente, consentiva la partecipazione alla gara con una semplice dichiarazione con cui il concorrente che fosse legittimato, o perché in possesso dell’iscrizione ovvero perché si trovasse in una posizione teoricamente equipollente all’iscrizione, autodichiarava il requisito assumendosene la responsabilità.
Nella fattispecie oggetto di causa, era incontestato che la società ricorrente non avesse reso l’autodichiarazione né in sede di presentazione dell’offerta, né in sede di soccorso istruttorio.
Secondo i giudici, non coglievano, pertanto, nel segno le censure, né la giurisprudenza richiamata a sostegno, con le quali parte ricorrente aveva sostenuto di trovarsi in regola con il possesso del requisito per avere prodotto, a seguito di soccorso istruttorio, copia della istanza di rinnovo della propria iscrizione, scaduta, alla white list presso la Prefettura.
Secondo i giudici, la ricorrente aveva prodotto un “aliud pro alio”, in quanto la lex di gara aveva previsto espressamente la produzione di un’autodichiarazione, senza equipollenti, e ove la ricorrente avesse ritenuto di essere in regola con il possesso del requisito avrebbe dovuto rendere l’autodichiarazione prescritta dal disciplinare.
Tanto premesso, a confutazione delle contestazioni, indirizzate anche avverso le clausole della lettera di invito e del disciplinare di gara che richiedevano l’autodichiarazione di iscrizione alla white list – con le quali la ricorrente aveva dedotto che la normativa, nonché le circolari del Ministero dell’Interno e gli orientamenti ANAC, qualificano come equipollente ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, rendono sufficiente la presentazione della domanda di iscrizione alla white list ancora non esitata dalla Prefettura competente e quindi in istruttoria – i giudici hanno rilevato che alla giurisprudenza invocata sul punto da parte ricorrente si opponeva altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256, che conferma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 15 maggio 2024, n. 1055) alla quale i giudici hanno ritenuto di dover aderire sia perché proveniente dal Giudice di secondo grado sia perché maggiormente aderente al dettato normativo ed ai principi in materia ( cfr. TAR Palermo, sez. I, 10 luglio 2025, n. 1598).
Le pronunce sul tema
In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 10256/2024 ha chiarito che la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale alla sua effettiva iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.
Secondo detto orientamento: “… nessun argomento a supporto della tesi sostenuta dall’appellante può trarsi dall’invocato art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012, che si limita a individuare le attività ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Altrettanto dicasi in relazione al precedente comma 52, il quale, nel prevedere, tra l’altro, che l’iscrizione nella white list avvenga su richiesta dell’interessato, nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione. Ugualmente irrilevanti, ai fini di causa, sono, poi, la circolare del Ministero degli Interni in data 14/8/2013 e il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17/1/2023 trattandosi, comunque, in entrambi i casi, di atti interpretativi di norme, come tali non vincolanti per il giudice. Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito in questione si acquisisce solo a seguito della conclusione, con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 20.12.2024, n. 10256).
In ogni caso, secondo i giudici, il documento presentato dalla ricorrente in riscontro al soccorso istruttorio non sarebbe stato, comunque, idoneo a dimostrare né l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo di iscrizione alla Prefettura, né che la richiesta fosse stata tempestivamente presentata entro il termine di cui art. 5, comma 1, del D.P.C.M. 18 aprile 2013 (il quale dispone: “L’impresa comunica, con le modalità di cui all’art. 3, alla Prefettura competente, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione, l’interesse a permanere nell’elenco. L’impresa puo’ richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali essa è iscritta.”), in quanto tale documento non recava né un numero di protocollo, né una data certa.
Né tale prova era evincibile dal documento prodotto dalla ricorrente come allegato “White list Prefettura AG”, il quale dava atto dell’avvenuta scadenza della precedente iscrizione e del fatto che era in corso un procedimento di “aggiornamento”, senza che fosse possibile evincere la data di presentazione della domanda di rinnovo, atteso che solo la presentazione “almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell’iscrizione” ( art. 5 D.P.C.M. 18 aprile 2013 cit) è tale da evitare soluzione di continuità tra due diversi provvedimenti di iscrizione.
La ricorrente, di conseguenza, al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, era priva del requisito sostanziale dell’essere iscritta nella “white list”, con conseguente legittimità della sua esclusione dalla procedura di gara, attesa la carenza sostanziale del requisito.
Neanche poteva trovare condivisione la censura secondo la quale la clausola del disciplinare avente ad oggetto l’autodichiarazione di iscrizione alla c.d. white list non sarebbe stata sanzionata con l’esclusione dalla gara.
Come affermato dal Giudice di appello siciliano (CGARS, 30 luglio 2025, n. 618), che avev richiamato Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1345, “il possesso dell’iscrizione nella white list costituisce requisito di ordine generale di partecipazione alle gare, ragion per cui la mancata iscrizione dell’operatore economico nell’apposito registro per le attività riconducibili a quelle di cui all’art. 1, comma 53, della l. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) è motivo di esclusione dalla gara” (Cons. Stato, V, n. 1068 del 2024; Cons. Stato, V, n. 3266 del 2024). Né assume rilievo contrario il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 1, del d. lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice”. L’esclusione per mancata iscrizione alla white list è, infatti, ben riconducibile fra le cause stabilite dal codice e, segnatamente, dall’art. 94, comma 2, cui espressamente la legge (i.e., art. 1, comma 52, l. n. 190 del 2012, cit.) la equipara: si è in presenza evidentemente di un meccanismo legale che espressamente equipara la fattispecie a quella codicistica, così ben ricomprendendola fra le cause di esclusione tipiche, ammesse ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, V, n. 9664 del 2024). In base a tale orientamento, la mancata iscrizione alla white list di un operatore economico che partecipi ad una gara per l’affidamento di un servizio ricompreso tra le attività indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ne comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.”
Le conclusioni
Quanto all’impugnazione del disciplinare di gara, la censura era generica, e comunque le considerazioni già svolte consentivano di evidenziare come la “ratio” sottesa alla clausola medesima fosse proprio quella, invocata dalla parte ricorrente, di agevolare la partecipazione alla gara, sulla base di un approccio di tipo sostanzialistico che privilegiando, appunto, il dato sostanziale del possesso effettivo del requisito, semplificava gli adempimenti a carico dei concorrenti garantendo la partecipazione attraverso l’autodichiarazione del requisito stesso.
Ciò che sotto diverso ma correlato profilo, rappresenta altresì, ad avviso del Collegio e contrariamente a quanto ritenuto dalla società ricorrente, una concreta applicazione del principio del risultato, formalizzato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, inteso a perseguire il miglior esito possibile della procedura. Per le ragioni esposte, il ricorso è stato respinto poichè infondato.
Come è dato rilevare, nel confronto con altre pronunce della giurisprudenza o delle Autority in materia di appalti (si veda la recente pronuncia del Presidente dell’ANAC, fascicolo 1072/2026) la questione è tutt’altro che chiusa, in particolare viene affermato che sarebbe illegittimo non considerare la data di richiesta di iscrizione nell’elenco e richiedere che l’iter di iscrizione dell’operatore sia completato, poiché ciò significherebbe impedire a un concorrente di partecipare ad una gara per una causa che ad esso non è in alcun modo imputabile ma che è legata ai tempi di conclusione del procedimento da parte delle Prefetture competenti.
