Con la determina n. 367 del 27 luglio 2022 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha accertato l’insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico in capo alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dopo che la stessa aveva sottoposto all’ANAC una richiesta di parere in merito richiamando l’orientamento giurisprudenziale ed interpretativo più recente (cfr. Cons. di Stato n. 5348/2021 nei confronti della FIGC sulla insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico).
Con una approfondita e dettagliata disamina, l’ANAC affronta il tema sulla natura di organismo pubblico ai sensi dell’art. 3 Dlgs 50/2016 applicabile alle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, ponendo l’accento sugli elementi caratterizzanti tale figura di origine comunitaria (in particolare sul requisito dell’influenza pubblica) a partire dalla propria deliberazione n. 372 del 2016 con la quale, appunto, le FSN venivano annoverate tra gli enti sottoposti all’ambito di applicazione soggettivo del codice dei contratti pubblici.
Si legge nella delibera: “Nell’istanza la FISE ha evidenziato come, dopo l’adozione della richiamata delibera, la natura del controllo esercitato dal CONI sulle Federazioni sia stata oggetto di indagine da parte della giurisprudenza europea e nazionale, la quale è giunta ad escludere che i singoli poteri del CONI sulle Federazioni, nonché l’insieme di essi, possano determinare il riconoscimento di un potere di controllo di gestione tale da integrare uno degli indici sintomatici della dominanza pubblica…(omissis). Tenuto conto che la FISE non è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, in quanto ha una capacità di autoproduzione finanziaria pari a circa il 75% del proprio fatturato, nell’istanza viene chiesto all’autorità di accertare e dichiarare la insussistenza della natura di organismo di diritto pubblico in capo alla FISE e conseguentemente la insussistenza per la stessa dell’obbligo di applicare il codice dei contratti pubblici nell’utilizzo delle proprie risorse economiche, salvo i casi di utilizzo di risorse economiche derivanti da Enti pubblici”.
I requisiti dell’Organismo di diritto pubblico
I requisiti sostanziali affinché un soggetto possa definirsi organismo di diritto pubblico, indici di una matrice pubblicistica sono, cumulativamente, i seguenti:
- possesso della personalità giuridica (anche di diritto privato);
- perseguimento di interessi generali aventi carattere non industriale o commerciale;
- soggezione all’influenza pubblica dominante, condizione, questa, rinvenibile, alternativamente,
- in caso di finanziamento in misura maggioritaria da parte dello Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- in caso di controllo di gestione da parte dei medesimi soggetti pubblici;
- nel caso in cui l’organo d’amministrazione, direzione o vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
L’ANAC non discute in ordine alla ricorrenza in capo alla FISE dei primi due requisiti, in quanto già accertati con la richiamata determina del 2016 essendo tutte le Federazioni Sportive dotate di personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 15 Dlgs 242/1999 (c.d. “decreto Melandri”) e accertato che la rispettiva attività è finalizzata alla promozione, allo sviluppo e al corretto svolgimento della pratica sportiva e, pertanto, alla realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali in coerenza con l’art. 23 dello Statuto del CONI che riconosce a tali attività valenza pubblicistica.
Oggetto di più accurata indagine, da parte dell’Autorità, è invece la sussistenza del terzo requisito dell’influenza pubblica dominante.
La questione delle quote di affiliazione
Ripercorrendo l’excursus che aveva visto protagonista la Federcalcio e investito la Corte di Giustizia Europea tramite la sottoposizione della questione pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato (ricordiamo che la CGE con la pronuncia del 3/2/2021 – cause riunite C 155/19 e C 156/19 ha stabilito che il sistema delineato dalla normativa vigente non pare deporre nel senso della sussistenza di un controllo attivo da parte del CONI esteso al punto di influire sulla gestione in materia di appalti e quindi idoneo a soddisfare il requisito dell’influenza pubblica dominante), l’ANAC ha quindi affrontato la configurabilità o meno della natura di organismo di diritto pubblico in ordine al sub-requisito del finanziamento pubblico maggioritario.
La FISE – come anche la FIGC – gode di contribuzione pubblica inferiore al 50% dei propri introiti. Particolarmente significativa e dirimente l’indagine estesa al “pagamento da parte di utenti che sono imposti, calcolati e riscossi conformemente a norme di diritto pubblico”. La giurisprudenza comunitaria ha infatti ritenuto che un finanziamento pubblico maggioritario possa essere tale anche per via indiretta, ovvero “attraverso un contributo previsto e imposto dalla legge con riferimento al suo presupposto e al suo importo, che non costituisce corrispettivo del godimento effettivo dei servizi forniti dall’organismo in questione da parte dei soggetti passivi e le cui modalità di riscossione derivano dai pubblici poteri” ( cfr. Corte di Giustizia, sez. V, 12 settembre 2013 nella causa C -526/11)”. Tuttavia, anche su tale questione – nella richiamata sentenza a sezioni riunite – la Corte dei Conti si è pronunciata nel senso di escludere la natura pubblica delle quote associative: “Partendo dal dato del carattere obbligatorio delle quote per chiunque voglia praticare l’attività sportiva disciplinata dalla Federazioni Sportiva nella sua rilevanza pubblicistica (in ragione del monopolio della disciplina sportiva di cui si occupa detenuto da ciascuna Federazione) e dalla mancanza di corrispettività delle stesse, le sezioni unite della Corte dei Conti hanno indagato se l’autonomia delle FSN di fissare l’importo delle quote potesse essere sufficiente ad escludere la natura pubblica delle quote stesse. All’esito della disamina, ritenuto che il CONI, nell’ambito del suo potere di controllo del bilancio della FISE non ha la facoltà di influenzare in modo significativo l’importo di tali quote o di ridurre l’importo della sua partecipazione in caso di disaccordo sull’importo delle stesse quote, hanno trattato la conclusione che <<l’autonomia della FISE nella fissazione dell’importo delle quote associative, quale parte di una autonomia organizzativa e di bilancio più ampia, impedisce di considerare sussistente uno stato di stretta dipendenza dalla stessa rispetto al CONI>> e che, conseguentemente, le quote associative rivestono natura privatistica, per cui <<il controllo pubblico della stessa FISE non è da ritenere dimostrato rispetto all’indicatore del grado di finanziamento>>.
Vantaggi derivanti dall’applicazione del Dlgs 50/2016: l’esigenza di una disciplina speciale per le FSN
Se per la FISE e, ancora prima, per la Federcalcio è stato possibile rilevare l’insussistenza degli indici sintomatici tipici dell’organismo di diritto pubblico, discorso diverso vale per la maggior parte delle Federazioni Sportive Nazionali che, in virtù del finanziamento pubblico maggioritario proveniente dal CONI / Sport e Salute SpA, rimangono tenute ad applicare la normativa codicistica di cui al Dlgs 50/2016. Eppure, dalla sottoposizione al Codice dei Contratti Pubblici non derivano solo elefantiaci adempimenti burocratici: i soggetti di cui all’art. 3 del Codice, tra i quali, appunto, rientrano gli organismi di diritto pubblico, possono avvalersi delle Convenzioni e degli altri strumenti di centralizzazione degli acquisti messi a disposizione dalla Consip SpA riducendo in modo significativo le spese relative a molteplici tipologie di beni e servizi (si pensi, tra le tante, alle utenze per la telefonia, alla connettività o al noleggio delle multifunzioni). Ciò detto, la normativa sulla contrattualistica pubblica rimane, tutt’oggi, di difficile applicazione rispetto alla funzione che tali organismi sportivi rivestono nell’ordinamento. Forse, nel solco tracciato per i c.d. “settori speciali” il legislatore avrebbe dovuto ritagliare una specifica disciplina di settore dedicata proprio a Federazioni e organismi sportivi, al fine di agevolare a questi il rispetto di quei principi fondamentali alla cui applicazione anche il mondo sportivo è senz’altro tenuto.
