Occupandosi di una vicenda sottoposta all’egida del vecchio Codice, il TAR Calabria (sentenza n. 1326/2024) ha ritenuto che non fosse rinvenibile, nel contratto di avvalimento prodotto dalla ricorrente, una diretta assunzione di responsabilità dell’ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, co. 1. Conseguentemente, nel caso di specie, sarebbe stata legittima l’esclusione della società ricorrente, poiché, in assenza della formalizzazione di una dichiarazione dell’ausiliaria, rivolta alla s.a., con la quale la prima si sarebbe obbligata nei confronti della seconda a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per sopperire alle mancanze dell’impresa concorrente, il soccorso istruttorio non avrebbe potuto colmare la lacuna.
