Il T.A.R. Lazio, sez. III – Roma, 03/09/2024, con la sentenza n. 16064 torna ad esaminare l’annosa e delicata questione del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale nelle gare pubbliche, su cui è intervenuta più volta la Corte di Giustizia Europea.
Per il TAR il ricorso incidentale presentato dall’aggiudicataria diventa improcedibile per carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, allorquando il ricorso principale dell’impresa non aggiudicataria viene dichiarato inammissibile o respinto e ciò perché l’aggiudicazione rimane comunque in capo al ricorrente incidentale che, quindi, mantiene il beneficio della gara vinta (cioè l’aggiudicazione), ei il suo ricorso incidentale non ha più ragion d’essere.
(di M. Di Rocco)
