Il T.A.R. Abruzzo sez. I – Pescara, 03/09/2024, sent. n. 249, interviene sulla dibattuta questione del rapporto del diritto all’accesso agli atti nella gare pubbliche e la tutela dei segreti tecnici o commerciali.
Per il TAR l’onere della dimostrazione che l’accesso alla documentazione sia necessario per difendere i propri interessi in giudizio sorge solo se e nella misura in cui la documentazione in questione debba essere secretata totalmente o parzialmente dalla stazione appaltante per tutelare segreti commerciali o industriali.
È compito preliminare quindi della stazione appaltante verificare se ci siano segreti tecnici o commerciali nell’offerta oggetto della richiesta di accesso e, in caso affermativo, valutare se l’accesso sia essenziale per la difesa in giudizio degli interessi del concorrente non aggiudicatario, priorità stabilita per legge rispetto alle pretese di riservatezza.
Per evitare l’uso improprio dell’interesse “difensivo” come strumento per ottenere informazioni riservate dei concorrenti, è necessaria un’accurata verifica della necessità di accedere alla documentazione richiesta per la tutela legale delle proprie posizioni.
(di M. Di Rocco)
