Modalità di partecipazione alla progressione orizzontale: il parere dell’Aran

       L’articolo 14 dell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali –anni 2019.2021- disciplina le Progressioni orizzontali all’interno delle Aree e ai commi 1 e 2 prevede che “Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono…

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       L’articolo 14 dell’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali –anni 2019.2021- disciplina le Progressioni orizzontali all’interno delle Aree e ai commi 1 e 2 prevede che “Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio”; “L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati: a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E’ inoltre condizione necessaria l’assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall’esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura; b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi; c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva; d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri: 1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; 2) esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi; 24 3) ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione); e) la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale. f) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d)”.

    Il comma 3 del medesimo articolo 14 del citato CCNL Funzioni locali prevede che “La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).”.

     In merito, la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Basilicata del 13 maggio 2010, n. 123 ha previsto che sussiste il pregiudizio erariale per la spesa sostenuta con l’erogazione di benefici economici ai dipendenti dell’Università a seguito dell’esecuzione di due contratti integrativi particolarmente vantaggiosi discendenti dall’illegittima progressione economica orizzontale priva di valutazione selettiva e di merito. L’illegittimità produttiva d’illecito erariale segue al riconoscimento dei requisiti sufficienti per la progressione orizzontale di un’anzianità di tre anni nella ex qualifica di provenienza e l’assenza negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

     Ciò posto, un ente locale ha posto il seguente quesito  all’Aran in materia di progressioni economiche: ”Un dipendente assunto a giugno 2024, attraverso l’istituto della mobilità volontaria, può vantare di essere beneficiario della progressione economica indetta (a agosto) per l’anno 2024 nel nuovo ente?»

      La medesima Agenzia ha pubblicato l’orientamento applicativo CFL262, con la seguente risposta: «Atteso che, per espressa previsione contrattuale contenuta al comma 3 dell’articolo 14 del Ccnl del 16.11.2022, “La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del fondo risorse decentrate di cui all’articolo 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)”, si ritiene che, anche ai fini di una corretta quantificazione delle risorse destinate a tale fine, possano partecipare alla procedura soltanto i presenti al 1° gennaio dell’anno di riferimento».

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