Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel parere n. 2768/2024, ha specificato che il limite indicato dal comma 1 dell’art. 119 del d.lgs. 36/2023 [1] si applicherebbe anche in caso di appalto di lavori con un’unica categoria.
[1] “1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”.
