Nel contratto di avvalimento, ai fini della dimostrazione del requisito esperienziale rappresentato dalla certificazione ambientale, sarebbe necessaria la dimostrazione di un’effettiva capacità esecutiva, sostanzialmente integrativa dell’offerta, inerente all’idoneità soggettiva ed oggettiva dell’ausiliario di realizzare la prestazione della commessa pubblica. Conseguentemente, secondo la sentenza n. 6211/2024 del TAR Campania, andrebbe ritenuta nullo, per difetto di causa concreta dovuto alla genericità della dichiarazione, il contratto di avvalimento nel quale non sia stato fatto riferimento alle specifiche risorse messe a disposizione dell’ausiliata dall’ausiliaria.
