Secondo quanto affermato nella sentenza n. 823/2024 del TAR Umbria, nel caso in cui la stazione appaltante omettesse, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri quattro concorrenti e la restante documentazione di gara, in violazione dell’articolo 36 del d.lgs. n. 36/2023, dovrebbe applicarsi l’ordinario procedimento di accesso agli atti disciplinato dalla legge n. 241/1990 e la disciplina processuale ricavabile dall’articolo 116 del Codice del processo amministrativo, non essendo applicabili le previsioni contenute nel rito “super speciale” di cui all’art. 36, commi 4 e 7, del Codice appalti.
