Il TAR Marche, con la sentenza n. 46/2025, conferma la legittimità di criteri premiali basati sulla vicinanza degli impianti di trattamento rifiuti ai luoghi di raccolta. La previsione è coerente con i principi di prossimità e autosufficienza (art. 182-bis D.Lgs. 152/2006), contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale e dei costi di trasporto. Le scelte discrezionali dell’amministrazione nell’attribuzione dei punteggi restano insindacabili, salvo manifesta irrazionalità o travisamento.
