Sulle componenti perequative Tari la Corte conti lombarda smentisce quella Ligure

Con la delibera n. 15/2025 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti irrompe nel dibattito sui risvolti contabili delle due nuove componenti perequative della tassa (o tariffa) rifiuti – ossia le cosiddette Ur1 (per la copertura dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati) e Ur2 (per la copertura delle agevolazioni a…

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Con la delibera n. 15/2025 la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti irrompe nel dibattito sui risvolti contabili delle due nuove componenti perequative della tassa (o tariffa) rifiuti – ossia le cosiddette Ur1 (per la copertura dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati) e Ur2 (per la copertura delle agevolazioni a seguito di eventi calamitosi) – smentendo doppiamente la tesi sostenuta dalla Sezione Liguria nella delibera 4/2025 (peraltro senza mai citarla).

In primo luogo, i magistrati lombardi confermano la tesi, già sostenuta da Arera, secondo cui i riversamenti da parte dei comuni devono essere parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione (ossia quelli “bollettati”) e non a quelli effettivamente ricossi da parte dei gestori. Viene quindi respinta la lettura più favorevole agli enti, non a caso fatta propria da Ifel, ma difficilmente sostenibile in punto di diritto.

La delibera più recente precisa quindi che “occorre prevedere il riflesso sul bilancio dell’ente, non solo in termini di cassa per l’anticipazione finanziaria, ma anche di competenza, nel caso vi sia un effetto sui residui attivi a cui si deve provvedere con un adeguato accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE). In realtà, l’effetto è di cassa, perché la competenza (che poi diventa residuo) è collegata alla semplice emissione del ruolo o lista di carico. “Dall’attuale disciplina discende – conclude la delibera 15 – “che l’Ente dovrà appostare in bilancio partite in entrata corrispondenti alla TARI da riscuotere e in uscita in relazione ai versamenti. Per contro“. “Attiene (…) alla scelta discrezionale dell’amministrazione valutare, secondo criteri di convenienza economica, sebbene entro i limiti di legge, se attenersi alla tempistica prescritta, piuttosto che contestare nelle sedi giudiziali consentite le suddette imposte modalità di versamento, oppure farsi carico degli interessi moratori in ragione dell’aspettativa di riscossione del corrispondente tributo”. Quest’ultimo passaggio è un po’ criptico, non essendo chiaro se sia un suggerimento a fare causa ad Arera o ai contribuenti morosi. 

In secondo luogo, nella delibera 15 si afferma che le relative partite contabili non vanno allocate in partita di giro, non rappresentando un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del comune (come se agisse in qualità di intermediario nel riversare le somme).

Inoltre, le stesse componenti hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della TARI. L’attuale disciplina, peraltro, non prevede che le due componenti possano essere riversate separatamente dalla TARI, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le prime e la seconda che conduce all’imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al d.lgs. n. 118/2011. Ora attendiamo altre pronunce, prima dell’inevitabile intervento nomofilattico. 

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