Natura tributaria del CUP: le prime indicazioni del MEF

Con la circolare 1/2026 il Dipartimento Finanze fornisce le prime indicazioni operative a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, la quale, come noto, ha affermato la natura tributaria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della…

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Con la circolare 1/2026 il Dipartimento Finanze fornisce le prime indicazioni operative a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 16 dicembre 2025, n. 12225, la quale, come noto, ha affermato la natura tributaria del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della L. 160/2019. 

Il MEF – che aveva tenuto una posizione diversa ed è stato costretto a riconsiderarla – si sofferma   prioritariamente sulla questione relativa alla pubblicazione sul sito internet dipartimentale www.finanze.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia di canone unico, a decorrere dall’anno 2026. 

Considerato che la pronuncia è stata pubblicata il 1° maggio 2026 è ormai spirato, in data 28 febbraio 2026 il termine per l’adozione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di canone unico, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 (e, anche se non citato, dell’art. 53, comma 16, della L. 388/2000), con la conseguenza che per tale anno non possono essere più adottati nuovi atti deliberativi. 

Gli enti hanno l’obbligo di trasmettere, con le modalità sopra indicate, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, le deliberazioni regolamentari e tariffarie eventualmente già adottate per l’anno 2026. In mancanza di atti adottati per il 2026, in base al principio generale di ultrattività e di conservazione degli atti, deve essere inviata esclusivamente l’ultima deliberazione in materia di canone unico vigente alla data del 1° maggio 2026, e non anche quella eventualmente adottata negli anni precedenti. 

Ad esempio, se l’ente ha istituito il canone unico nel 2021 e successivamente ha adottato una deliberazione nel 2024 – ancora vigente poiché in seguito non sono stati approvati altri atti – lo stesso deve trasmettere solo la deliberazione del 2024 e non anche quella relativa al 2021. 

Risulta, quindi, evidente che le deliberazioni eventualmente adottare in data successiva al 28 febbraio scorso risultano inefficaci per il corrente esercizio, per cui in sede di salvaguardia gli enti dovranno provvedere alle necessarie variazioni di bilancio. 

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