Di norme sciagurata nella martoriata materia della fiscalità locale ne abbiamo dovute registrare tante, ma forse l’esempio più clamoroso è quello del canone unico patrimoniale (CUP), istituito nel 2021 al posto della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità o l’omologo canone (ICP e CIMP) e dei diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).
In quel frangente, il comma 817 della legge 160/2019 ha dettato una norma scorretta e ambigua. Scorretta perché il prelievo è stato erroneamente qualificato come patrimoniale. Ambigua in quanto prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti dal medesimo.
Tale previsione, che in una logica federalista anche molto pallida, potrebbe valere al più come criterio di massima, è invece diventata nel quadro iper centralista e burocratico del nostro sistema fiscale, un vincolo rigido. E ciò malgrado che l’ultima parte del medesimo comma 817 faccia salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Insomma, si è creato un vero e proprio mostro giuridico, per cui, accedendo alla lettura più restrittiva, agli enti sarebbe impedito qualsiasi aumento tariffario che possa incrementare il gettito complessivo del canone, rispetto a quello assicurato dai prelievi previgenti fino al 2020.
Ma come sempre i nodi vengono al pettine e da ultimo la Cassazione ha confermato che il CUP ha natura tributaria, generando uno tsunami cui gli enti dovranno far fronte, almeno ad oggi, senza alcuna indicazione ufficiale su come procedere.
Solo la Commissione Arconet è intervenuta in materia, rinviando sostanzialmente la partita al prossimo esercizio finanziario, probabilmente in attesa di un qualche nuovo intervento normativo. Peraltro, visti i precedenti, sarebbe quasi meglio che il legislatore si astenesse.
