Da annullare progressioni orizzontali senza copertura finanziaria.

La procedura di progressione orizzontale decisa in un anno ma attuata successivamente allo spirare del triennio del bilancio di previsione di riferimento, difetta della relativa copertura finanziaria che avrebbe dovuto essere trovata nel nuovo triennio del bilancio di previsione.        In ogni caso, le decisioni del datore di lavoro che incidono sul costo del personale e…

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La procedura di progressione orizzontale decisa in un anno ma attuata successivamente allo spirare del triennio del bilancio di previsione di riferimento, difetta della relativa copertura finanziaria che avrebbe dovuto essere trovata nel nuovo triennio del bilancio di previsione. 

      In ogni caso, le decisioni del datore di lavoro che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti. 

       Con queste motivazioni la Cassazione Civile, Sez. Lavoro sentenza n. 31518/2024 ha respinto il ricorso di un dipendente che, pur essendo risultato primo nella graduatoria della progressione orizzontale ha visto l’ente non procedere ulteriormente per assenza di copertura finanziaria.

La vicenda.

        Un dipendente di un Ente locale che aveva partecipato alla procedura di selezione di progressione orizzontale ed era risultato primo nella graduatoria, ha adito il giudice del lavoro in ragione del mancato riconoscimento di detta progressione per assenza di copertura finanziaria. 

     A differenza del Tribunale di primo grado, la Corte di appello, rilevando la nullità della progressione economica disposta per assenza di copertura finanziaria, ha accolto il ricorso dell’Ente locale. 

      Il dipendente estromesso dalla progressione ha, pertanto, adito la Cassazione al fine di vedersi accertato il suo diritto all’attribuzione della progressione economica orizzontale con condanna dell’Ente locale al pagamento delle correlate differenze retributive.

Il rigetto del ricorso.

       Secondo la Cassazione il ricorso del dipendente è infondato. Infatti, i giudici di appello hanno avuto modo di rilevare, con riferimento alla richiesta copertura finanziaria, l’assenza di quest’ultima in quanto i prospetti allegati alla deliberazione riguardavano soltanto le risorse economiche per il triennio precedente mentre la progressione economica veniva decisa a distanza di anni a valere su quelle risorse non più disponibili nel bilancio di previsione in cui la citata progressione aveva avuto concreta attuazione. Il contratto nazionale, infatti, prevede una determinazione annuale delle risorse, con la conseguenza che, la disponibilità per quel risalente triennio non poteva valere per gli anni di interesse, con conseguente assenza della necessaria copertura finanziaria, rendendo inefficace la procedura indetta dall’ente.

       Il principio della necessaria copertura della spesa, quanto agli enti locali, ha fondamento normativo, attualmente, nel combinato disposto degli artt. 191 e 153, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui «gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5»

      In altri termini, la produzione di effetti degli impegni contabile, quali, nel caso di specie, derivanti dall’indizione di una procedura utile ad individuare il personale che potrebbe godere della progressione orizzontale, intanto può dispiegare effetti e tradursi in un reale obbligo della P.A. datore di lavoro di adempiere, in quanto quella copertura di spesa vi sia. 

     Il giudice di legittimità, pertanto, da tempo ha affermato che anche in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva (Cass., sentenza n. 15364/2023).

Principio di diritto.

          Sulla base delle considerazioni svolte e rigettando il ricorso del dipendente la Cassazione ha precisato quanto segue quali principi di diritto:

  1. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della PA richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di eletti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per eletto del disposto dell’art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione”;
  2. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della PA, incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell’impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge”.

      In conclusione, la sentenza n. 31518 depositata l’ 8 dicembre 2024 della Corte di Cassazione. sezione lavoro, in tema di rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato, le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pubblica Amministrazione devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti e le procedure eventualmente svolte sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti, a ciò facendo eccezione soltanto i casi riportabili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. e, quindi, caratterizzati dallo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato chieste e ricevute dal datore di lavoro pubblico pur in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva.

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