La recente sentenza del 7 aprile 2025, n. 588 del TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II, riguarda la legittimità o meno della esclusione dal concorso per posti di agente della Polizia Locale, motivata con riferimento al fatto che, nei confronti dell’interessato, è stata pronunciata una sentenza penale di condanna, passata in giudicato, per il reato di cui all’art. 319-quater c.p..
La suindicata sentenza dichiara legittima la esclusione di un concorrente da un concorso per posti di agente della Polizia Locale, nel caso in cui:
a) il bando preveda, tra i requisiti di partecipazione dei soggetti aspiranti alla procedura selettiva, il “possesso delle condizioni soggettive previste dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), c), della Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii. (Legge-quadro sull’Ordinamento della Polizia Municipale) per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza”, tra cui la condizione, in capo a ciascun partecipante, di “non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo” (secondo alinea della citata lett. g);
b) a carico dell’interessato sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna, avente autorità di cosa giudicata, per il reato di cui all’art. 319-quater c.p. con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La giurisprudenza ha affermato la legittimità dell’esclusione di un candidato dal concorso per posti di agente del Corpo di Polizia Penitenziaria, che sia motivata con riferimento al fatto che, nei confronti dell’interessato, è stata pronunciata sentenza penale di condanna (nella specie, alla reclusione di quattro anni e sei mesi, oltre a 30.000 euro di multa, con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni), per il reato di cui all’art. 73, co. 1 e 4, e all’art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990, ossia per spaccio di stupefacenti; infatti, per l’accesso ai ruoli della Polizia penitenziaria, ai sensi degli artt. 35, d.lgs. n. 165 del 2001 e 26 l. n. 53 del 1989, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ossia l’essere di condotta incensurabile (secondo quanto dispone l’art. 2, co. 2, lett. b–bis, del d.lgs. n. 160 del 2006); con la conseguenza che appare congruamente motivata e sostanzialmente incensurabile nonché proporzionata l’estromissione di chi, come l’interessato, abbia illecitamente ceduto a terzi sostanze stupefacenti, in quanto tale condotta è incompatibile con lo svolgimento delle funzioni di agente di Polizia penitenziaria, considerati i compiti istituzionali chiamati a svolgere e la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza rivestita ( TAR LIGURIA, SEZ. I – sentenza 22 gennaio 2022 n. 58 ).
