Che il sindaco possa svolgere il ruolo di Rup nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che attuino quanto previsto dall’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 appare del tutto evidente, al di là di quanto specifichi il parere Mit 3 aprile 2025 , n. 3349.
La norma ricordata prima recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
Dunque, laddove il comune attui la disposizione ed il sindaco svolga le funzioni di vertice della struttura comunale chiamata ad occuparsi del ciclo di vita di un appalto, può svolgere senza nessun dubbio la funzione di Rup e non c’er alcuna necessità del parere del Mit (per altro, certamente non competente ad esprimersi sul caso).
Poichè la possibilità per il sindaco di svolgere le funzioni di Rup derivano direttamente e unicamente dall’articolo 52, comma 23, della legge 388/2000, risulta ultronea, ridondante e fuorviante la parte del parere Mit 3349, ove si legge: “L’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile; a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.
Il Mit si avvita in una lettura delle norme del d.lgs 36/2023 del tutto priva di appigli. In particolare, appare totalmente infondata l’idea che possa individuarsi nell’ordinamento giuridico una distinzione tra qualifica di dipendente “in senso formale” e “in senso informale”.
Poichè il rapporto di lavoro subordinato discende, nel caso dei lavoratori contrattualizzati, dalla sottoscrizione di un contratto di lavoro, avente forma obbligatoriamente scritta e regolato necessariamente dalle leggi sul lavoro nell’impresa, in quanto non derogate dalle norme imperative del d.lgs 165/2001, non può che esistere esclusivamente un lavoro “formale”. Mentre il lavoro “informale”, oltre a poter essere lavoro “nero”, semplicemente non trova alcuno spazio.
Il Mit ha clamorosamente equivocato tra lavoro subordinato, da una parte e rapporto di servizio e rapporto organico, dall’altro.
Il contratto di lavoro subordinato è la fonte, per i dipendenti, della costituzione del rapporto di servizio ed il presupposto del rapporto organico, che permette loro, se destinatari di specifici incarichi, di agire come organi dell’ente.
Nel caso di un sindaco, come di altro dipendente della giunta, il rapporto organico non scaturisce assolutamente da un rapporto di lavoro subordinato, ma dall’elezione alla carica da parte del corpo elettorale. La possibilità di svolgere funzioni gestionali è attribuita, poi, dal già citato articolo 23, comma 53, della legge 388/2000: non rileva in alcun modo nessun rapporto di lavoro “informale”.
Per queste ragioni appare possibile esprimere un avviso opposto a quello espresso su questa rivista da S. Biancardi “Anche il sindaco può svolgere il ruolo di rup (e percepire gli incentivi tecnici)“, ove si sostiene che il sindaco possa beneficiare degli incentivi per funzioni tecniche.
In contrario, deve rilevarsi che detti incentivi trovano la propria fonte esclusivamente nella contrattazione collettiva nazionale e decentrata, proprio perchè sono un trattamento accessorio spettante solo a lavoratori dipendenti.
Per questa ragione, poichè l’incarico di Rup al sindaco non consegue alla gestione del rapporto di lavoro subordinato, ma dalla speciale disposizione di legge che deroga al principio di separazione delle funzioni politiche da quelle gestionali, al sindaco (o all’assessore) non può essere legittimamente erogato alcun incentivo.
