Legittimo il licenziamento per sorveglianza del dipendente tramite detective privato.

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 8707 del 2 aprile 2025 riguarda il caso concernente le prolungate soste in alcuni esercizi pubblici-bar dei Comuni dove il lavoratore – addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani – doveva svolgere il servizio    La medesima Cassazione con la suindicata sentenza n. 8707/2025 ha chiarito che…

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    La sentenza della Corte di Cassazione n. 8707 del 2 aprile 2025 riguarda il caso concernente le prolungate soste in alcuni esercizi pubblici-bar dei Comuni dove il lavoratore – addetto al ritiro porta a porta di rifiuti urbani – doveva svolgere il servizio

   La medesima Cassazione con la suindicata sentenza n. 8707/2025 ha chiarito che il datore di lavoro che sospetta comportamenti infedeli di un proprio dipendente può legittimamente avvalersi di “detective privati”.

   Secondo la Suprema corte le disposizioni dello Statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio dell’ente, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria che invece è riservata direttamente al datore di lavoro o ai suoi diretti collaboratori.

      Pertanto l’utilizzo di un investigatore privato può avere luogo, legittimamente, per l’avvenuta prospettazione di illeciti e per l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

      In ogni caso, evidenzia la medesima Corte, l’intervento deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente non riconducibili al mero adempimento dell’obbligazione lavorativa.

   Nella vicenda, la Corte di appello di Cagliari, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al dipendente a fronte di pause osservate durante l’orario di lavoro e, in particolare, le frequenti soste in alcuni Bar dei Comuni dove il lavoratore aveva svolto servizio. 

    La Corte territoriale aveva rilevato che dall’analisi dei GPS installati sui mezzi guidati dal dipendente, era comprovato che il lavoratore, durante l’orario di lavoro, si era trattenuto presso diversi pubblici esercizi, e per molto tempo.

    Secondo la Corte di cassazione i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono legittimi se finalizzati a verificare comportamenti del lavoratore che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento o inadempimento della prestazione lavorativa vera e propria. Il controllo tramite agenzie investigative si giustifica per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, laddove vi sia il sentore o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione.

      Non è quindi escluso il potere del datore di lavoro di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica o anche attraverso personale esterno – costituito da dipendenti di una agenzia investigativa – l’adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare trasgressioni specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. 

      E ciò a prescindere dalle modalità del controllo, che può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino il principio di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dei rapporti o il divieto riferito all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza.

      La Corte ha ricordato che la nozione di patrimonio tutelabile in sede di esercizio del potere di controllo dell’attività dei lavoratori va intesa in una accezione estesa; va riconosciuto il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, costituito non solo dal complesso dei beni, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico. 

      Può pertanto affermarsi che la tutela del patrimonio tutelabile può riguardare anche la difesa dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’ente datore di lavoro, che sono non meno rilevanti dell’elemento materiale dei beni aziendali.

     Più recentemente, la medesima Corte di Cassazione  (Cassazione sentenze  nn. 23985, 27610 e 30079 del 2024) ha precisato come la nozione di “patrimonio aziendale” tutelabile in sede di esercizio del potere di controllo dell’attività dei lavoratori vada intesa in una accezione estesa; si è così riconosciuto “il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio patrimonio, […] costituito non solo dal complesso dei beni aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come accreditata presso il pubblico” (Cass. n. 2722 del 2012; sulla tutela dell’immagine aziendale v. pure Cass. n. 13266 del 2018); costantemente, poi, è stata ritenuta lesiva del patrimonio aziendale la condotta di dipendenti potenzialmente integrante un illecito penale, sia ammettendo l’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti mediante filmati di telecamere installate in locali dove si erano verificati furti (Cass. n. 10636 del 2017) o a presidio della cassaforte aziendale (Cass. n. 22662 del 2016), sia in ipotesi di mancata registrazione della vendita da parte dell’addetto alla cassa ed appropriazione delle somme incassate (per tutte v. Cass. sentenza n. 18821 del 2008; sul controllo mediante agenzie investigative v., da ultimo, Cass. Sentenza n. 17004 del 2024); si è quindi ribadito che la tutela del patrimonio aziendale può riguardare la difesa datoriale “dalla lesione all’immagine e al patrimonio reputazionale dell’azienda, non meno rilevanti dell’elemento materiale che compone la medesima” (Cass. sentenza n. 23985 del 2024 cit.).

   La medesima Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “l’accertamento circa la riferibilità (o meno) del controllo investigativo allo svolgimento dell’attività lavorativa rappresenta una indagine che compete al giudice del merito, involgendo inevitabilmente apprezzamenti di fatto” (in termini, da ultimo, Cass. Sentenza n. 22051 del 2024).

     In conclusione, nella fattispecie in esame, il convincimento della Corte territoriale si è basato sull’esito di un’attività investigativa, oggetto anche di prova testimoniale degli investigatori, rientrante nei poteri di controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, ove è stato accertato che, per alcuni giorni, il lavoratore aveva adottato un comportamento illecito, suscettibile altresì di rilievo penale o, comunque, idoneo a raggirare il datore di lavoro e a ledere non solo il patrimonio aziendale ma anche l’immagine e la reputazione dell’azienda all’esterno.

     Deve, pertanto, ritenersi corretto il riferimento dei giudici di seconde cure al fatto che, nel caso in esame, il controllo non era diretto a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì il compimento di atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale.

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