La sentenza del Tar Toscana, Sezione III, 05 maggio 2025, n. 813, egregiamente riportata sul portale giurisprudenza appalti.it e commentata pregevolmente da Elvis Cavalleri dà la dimostrazione inoppugnabile della totale inefficienza e mancanza di ponderazione della normativa del codice dei contratti concernenti i costi della manodopera.
Lo abbiamo scritto da sempre e lo ribadiamo: c’erano solo due strade per intervenire:
- quella dirigista, nell’ambito della quale il Legislatore avrebbe potuto certamente fissare dei parametri fissi ed inderogabili, magari per settori merceologici, determinando dei minimi salariali e un trattamento standardizzato uguale per tutti, mettendo, quindi, gli operatori economici nelle condizioni di dover adeguarsi a queste previsioni, se intenzionati a partecipare alle gare (non si capisce perchè l’Anac abbia prodotto i protocolli di legalità – sulla cui utilità è lecito discutere molto – seguendo questo criterio, mentre per la questione del trattamento economico delle maestranze tale idea appaia una chimera);
- quella liberista: poichè quale Ccnl applicare, quali tutele prevedere, quale trattamento economico concreto fissare lo determinano le parti sociali, sindacati e datori, le aziende a livello territoriale e le aziende con i lavoratori singoli mediante i contratti individuali, il Legislatore avrebbe potuto non introdurre alcuna normativa di specifica tutela, salvo, forse potenziare (ma davvero, non solo per slogan) gli ispettorati del lavoro, così da verificare l’effettiva applicazione delle regole contrattuali liberamente scelte
Purtroppo, si è scelta la terza strada: quella del caos. Le disposizioni del codice intendono contemperare la libertà di impresa con tutele minime e trasversalmente standard per tutti.
Un’impresa non solo impossibile, ma fonte, prevedibilissima, di confusione totale e di un contenzioso giurisdizionale sempre più fuori controllo, oneroso e contraddittorio.
La sentenza citata ne è la piena testimonianza. Considera illegittimo un bando per carenza di istruttoria circa la scelta del Ccnl da considerare “standard” nel caso di specie e nello stesso tempo evidenzia la complessità immensa di tale istruttoria, assolutamente oltre le competenze, le capacità ed il tempo da investire di tecnici come i Rup e degli amministrativi delle stazioni appaltanti, che se fossero degli esperti di diritto e mercato del lavoro, lavorerebbero presso il Ministero del lavoro o come consulenti del lavoro.
Il dubbio è, quale Ccnl applicare tra ccnl Sorveglianza antincendio e ccnl Guardie ai fuochi entrambi attinenti alla attività da svolgere in esecuzione del contratto? Nemmeno il Tar lo sa. Il Tar sa solo che l’operato della stazione appaltante è insufficiente.
Per scegliere, spiega la sentenza, la stazione appaltante dovrebbe utilizzare il parametro della maggiore rappresentatività, “parametro che deve essere riferito non in generale alla rappresentatività nell’ambito del mercato del lavoro nazionale ma in relazione ad uno specifico settore merceologico (T.A.R. Roma, n. 16048/2023; T.A.R. Sardegna 716/2024) – nella fattispecie quello della sorveglianza antincendio – tenendo conto degli indici stabiliti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa come il numero complessivo dei lavoratori occupati, il numero delle imprese associate, la diffusione territoriale”.
Un’impresa istruttoria di non poco momento. Tanto che nemmeno il Tar ci si raccapezza. Infatti, specifica che “In ordine a tali elementi le parti hanno fornito dati discordanti che non mettono il Collegio in condizione di pronunciarsi sul punto”. Per concludere: “Trattandosi di un accertamento di una certa complessità che avrebbe dovuto essere compiuto dalla Amministrazione attraverso una indagine preliminare alla pubblicazione del bando il Collegio ritiene che lo stesso non possa essere oggetto di una istruttoria giudiziale. Spetterà alla Stazione appaltante effettuarlo in sede di riedizione del potere”.
Fantastico: l’accertamento, che nemmeno il Tar riesce a condurre, viene definito di “certa complessità”, quando invece è un’istruttoria tecnica di una complicazione immensa.
Il tutto viene risolto con il classico “rinvio in calcio d’angolo”: nessuno sa come risolvere la questione, tanto meno il Tar, quindi che si arrangi la stazione appaltante. Con tanti saluti carissimi al principio del “risultato”.
