La recente sentenza del 13 maggio 2025, n. 437 del Tar Sardegna, Sez. II, riguarda la necessità o meno, in punto di pubblico interesse, di motivare la scelta operata dalla Pubblica Amministrazione di indire un nuovo concorso piuttosto che utilizzare la graduatoria di un precedente concorso; fattispecie relativa alla indizione di un nuovo concorso, in ragione della necessità della P.A. di acquisire una specifica e ben determinata professionalità.
In tema di assunzione alle dipendenze delle PP.AA. deve ritenersi che, riguardo all’identità delle posizioni lavorative quale presupposto necessario per il legittimo scorrimento delle graduatorie di un concorso pubblico, è necessaria la specifica corrispondenza del profilo professionale e dell’area di appartenenza dei posti messi a concorso rispetto a quello cui si riferisce la graduatoria della quale si richiede lo scorrimento.
La corrispondenza dei profili non può tuttavia essere desunta – come sottendono le argomentazioni della ricorrente – sulla scorta della semplice equivalenza dell’inquadramento e della posizione economica attribuita, risultando necessaria una puntuale valutazione affidata all’amministrazione procedente circa le competenze necessarie all’espletamento delle specifiche mansioni richieste, anche tramite il confronto delle rispettive procedure concorsuali, delle materie e delle competenze oggetto di concorso, e finanche delle prove d’esame e dei requisiti di partecipazione richiesti nelle due procedure ai candidati (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria sentenza n. 14/2011,TAR Veneto, sentenza n. 864/2011; Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 290/2019, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 16 aprile 2019, n. 2486).
Nel caso in cui un Ente locale abbia l’esigenza di acquisire una specifica professionalità di cui l’organico comunale è sprovvisto, ossia, nella specie, la figura di “Funzionario Contabile-ex Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D”, richiedendosi dunque comprovate competenze specifiche in materia finanziaria-contabile, è legittima la scelta operata con tale motivazione dal Comune, di indire un nuovo concorso e non di utilizzare, mediante lo scorrimento, la graduatoria di un precedente concorso; e ciò a più forte ragione, ove il precedente concorso, non richieda dette specifiche competenze tecniche, trattandosi di selezione per “Istruttore Direttivo Amministrativo”, in cui, a conferma della differenza tecnica di profili professionali, le materie oggetto delle prove d’esame rispetto a quelle di cui al bando di concorso di Istruttore direttivo amministrativo sono sostanzialmente diverse.
Pertanto la determinazione comunale di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento della preesistente graduatoria (peraltro come detto scaduta), risulta anche sotto questo aspetto pienamente giustificabile e senz’altro legittima.
