Cronoprogramma dei lavori liberamente accessibile

Il cronoprogramma dei lavori è soggetto a pubblicazione e pertanto non si pongono problemi di accesso. Il richiedente ha pertanto la titolarità del diritto di accesso senza bisogno di fornire specifica motivazione, in conformità alla disciplina dell’istituto. Lo ha chiarito il T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 649/2024. Il caso trattato Nel caso sottoposto all’esame del…

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Il cronoprogramma dei lavori è soggetto a pubblicazione e pertanto non si pongono problemi di accesso.

Il richiedente ha pertanto la titolarità del diritto di accesso senza bisogno di fornire specifica motivazione, in conformità alla disciplina dell’istituto. Lo ha chiarito il T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 649/2024.

Il caso trattato

Nel caso sottoposto all’esame del Collegio un operatore economico chiedeva di accedere (sia nella forma di accesso civico che documentale) alla documentazione relativa al contratto, intercorrente con altra impresa, di messa in sicurezza di una discarica.

In particolare, veniva chiesto di accedere a “tutta la documentazione dell’eventuale completamento dell’intervento e dello stato di pagamento”.

La richiesta veniva giustificata in considerazione di un contratto di subappalto tra la ricorrente e la controinteressata.

La Stazione Appaltante riteneva che la documentazione andasse ostenta, mentre la controinteressata si opponeva e proponeva ricorso.

La controinteressata sosteneva che non corrispondeva al vero la circostanza secondo la richiedente l’accesso sarebbe stata subappaltatrice della medesima ricorrente nell’ambito del contratto di appalto intercorso con il Comune resistente.

La richiesta di accesso, poi, sarebbe stata del tutto “generica e con funzione esplorativa, priva di una legittimazione capace di azionare quell’interesse qualificato tutelato dall’ordinamento”.

La disciplina dell’accesso agli atti

I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha rammentato che, sul piano ordinamentale generale, la disciplina dell’accesso agli atti è contenuta nella L. 241/1990, per quanto riguarda l’accesso documentale, il quale richiede un’istanza motivata da parte del richiedente, che dev’essere portatore di un interesse diretto, concreto e attuale.

Parallelamente, il D.lgs. 33/2013 disciplina l’accesso civico, che, nella sua forma generalizzata, non necessita di motivazione, né dell’allegazione di un interesse specifico in capo al richiedente, risultando finalizzato all’affermazione del principio di trasparenza amministrativa e al riconoscimento di una forma di controllo diffuso sull’attività amministrativa, di per sé considerata.

Nello schema delineato dalla L. 241/1990, con riguardo all’interesse specifico che deve allegare l’istante, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “Ai fini di consentire l’accesso ad un documento amministrativo, l’Amministrazione deve accertare se l’interesse sia diretto, concreto ed attuale: ciò significa che l’istante (o un suo rappresentante) dev’essere il portatore della posizione giuridica soggettiva tutelata, che l’esigenza di tutela non dev’essere astratta o meramente ipotetica, ed ancora, che vi siano riflessi attuali del documento sulla posizione giuridica tutelata (l’interesse non deve, cioè, essere meramente storico documentario)” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 21 marzo 2024, n. 2773).

Inoltre, sempre con riguardo all’interesse di cui si fa portatore il richiedente, per espressa previsione dell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990, “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

In tal caso, un’effettiva esigenza di difesa può prevalere sui contrapposti interessi alla riservatezza dell’altra parte – mossa dall’esigenza di curare o difendere propri interessi giuridici legati a determinati tipi di dati eventualmente contenuti nella documentazione oggetto di accesso – allorquando la documentazione richiesta risulti strettamente indispensabile a fini defensionali, ossia strumentale alla situazione giuridica finale da tutelare.

Entrambi i corpi normativi, poi, considerano la presenza di eventuali controinteressati all’istanza di accesso, ovverosia quei soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Quanto alla L. 241/1990, il relativo Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (D.P.R. 184/2006), all’art. 3, dispone che “Fermo quanto previsto dall’articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi (…). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione”.

Del pari, l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 33/2013 prevede che “Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso”.

In via generale, mette conto evidenziare che l’opposizione che può presentare il controinteressato ai sensi della vigente normativa, dev’essere “motivata” e, dunque, non generica, dovendo essere diretta a rappresentare la concreta possibilità che dall’ostensione di informazioni specificatamente individuate possa derivargli una concreta lesione della sua posizione giuridica soggettiva, tale da risultare meritevole di tutela.

L’esame del caso specifico

Il Collegio ha precisato che risultava documentalmente che tra la ricorrente e la società controinteressata vi fosse stato un contratto connesso all’esecuzione del contratto di appalto intercorso tra la prima e il Comune.

Parimenti, vi era riscontro in atti di causa che, in ordine a detto contratto tra la ricorrente e la controinteressata, quest’ultima avesse chiesto alla prima l’adempimento delle relative obbligazioni.

Alla luce di ciò, i giudici hanno ritenuto sussistente in capo alla ricorrente di un interesse diretto, concreto e attuale a conseguire l’accesso relativo alla documentazione inerente al completamento dell’intervento oggetto d’appalto e allo stato dei pagamenti in favore dell’appaltatrice.

Tale documentazione si presentava di per sé direttamente strumentale all’esigenza di tutela defensionale prospettate nell’istanza di accesso.

L’obbligo di pubblicazione

Peraltro, l’allegazione di tale interesse risultava nel caso di specie del tutto sovrabbondante.

Difatti, come correttamente evidenzia l’Amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici – ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 139 – e, in particolare, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate, formano oggetto di pubblicazione ex lege.

Ciò comportava l’ascrivibilità dell’istanza di accesso oggetto di causa, nell’ambito del D.lgs. 33/2013, per il quale non è necessaria alcuna motivazione specifica.

L’opposizione motivata

I giudici hanno precisato che, invece, è necessario, onde poter eventualmente negare l’accesso – tanto ai sensi della L. 241/1990 che ai sensi del D.lgs. 33/2023 – la presentazione di una opposizione motivata da parte del controinteressato (qui ricorrente) che deduca, per l’appunto, dei propri contrapposti interessi.

Nel caso in esame la ditta controinteressata, sia nell’opposizione procedimentale che negli atti di causa, anziché allegare dei propri interessi contrari all’accoglimento dell’accesso (ad esempio, volti a tutelare la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza e/o la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) si era limitata ad una censura incentrata sulla mera assenza dei presupposti di legge affinché potesse accogliersi un’istanza di accesso agli atti.

Conclusioni

Secondo i giudici sussistevano i presupposti di assentibilità all’istanza di accesso – specie ascrivendo l’istanza nella disciplina di cui al D.lgs. 33/2013 – e, di contro, non si ravvisavano adeguate ragioni a supporto dell’opposizione formulata dalla ricorrente, volte a dimostrare la possibilità, anche solo astratta, che potesse essere leso, in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza, un proprio interesse meritevole di tutela.

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