I dipendenti degli uffici di staff degli organi politici non possono essere destinatari della incentivazione delle funzioni tecniche. Gli amministratori possono nei comuni fino a 5.000 abitanti svolgere le attività di RUP. Sono incentivabili le attività svolte sulla base di una ordinanza sindacale. Il personale della ragioneria può essere incentivato esclusivamente per le attività svolte nella fase di affidamento e non di erogazione del compenso.
Sono queste le indicazioni più recenti sulla incentivazione delle funzioni tecniche per le parti che impattano sulle scelte organizzative delle singole amministrazioni che sono state fornite di recente dall’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria.
IL PERSONALE DEGLI UFFICI DI STAFF DEGLI ORGANI POLITICI
Al personale che svolge la propria attività negli uffici di staff degli organi politici ex articolo 90 d.lgs. n. 267/2000 non possono essere erogati gli incentivi per le funzioni tecniche perché non possono svolgere le attività che sono incentivabili ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. n. 36/2023. E’ quanto chiarisce il parere dell’ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3325.
Leggiamo in primo luogo che questo personale è “legato a doppio filo legato a doppio filo con la figura apicale dell’Ente (Sindaco, Presidente della Provincia) o con l’organo esecutivo (la Giunta o con singoli assessori). Da un lato, quindi, il personale è appositamente assunto per collaborare in un ufficio posto alle dirette dipendenze degli organi sopra menzionati, dall’altro, tali uffici, istituiti sulla scorta del regolamento interno dell’Ente, hanno una competenza delimitata, ossia, specifica l’art. 90, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge”. Essi sono chiamati esclusivamente a svolgere compiti di supporto agli organi di governo per le attività di indirizzo e controllo politico amministrativo.
Così prosegue il parere: “è principio noto, di diretta dipendenza costituzionale, quello relativo alla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione amministrativa, l’una assegnata alle descritte figure, l’altra alla dirigenza pubblica”.
Altra indicazione fornita è la seguente: “nei casi di cui all’art. 90 citato, in relazione alla tematica trattata, non può trovare applicazione neanche l’ipotesi derogatoria disciplinata dall’’art. 53, comma 23, L. 388/2000, ossia nel caso in cui nei comuni privi di dirigenza con popolazione al di sotto dei 5000 abitati, l’organo politico abbia per regolamento dell’Ente il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale avendo assunto il ruolo di responsabile dei servizi/uffici. Infatti, in tal caso, l’organo politico, che tale rimane, è investito e del ruolo di responsabile di servizio/ufficio (nel caso di specie verosimilmente Ufficio tecnico o lavori pubblici) e del potere di adottare i relativi atti, avvalendosi del personale dell’ente assegnato all’ufficio di cui assume la responsabilità”.
Per cui “non si vede come personale dipendente dell’Ente locale, assunto ex art. 90 del TUEL, possa .. svolgere le funzioni tecniche” che per dettato legislativo con incentivabili.
L’INCARICO DI RUP AD UN AMMINISTRATORE NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI
Nei comuni fino a 5.000 abitanti gli amministratori cui sono conferiti incarichi di responsabile possono svolgere i compiti di RUP. Lo leggiamo nel parere dell’Ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3349/2025.
Leggiamo che il requisito previsto dall’articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023 per cui il RUP deve essere dipendente della stazione appaltante “non sembra essere un requisito imprescindibile”, come dimostrato dal fatto che, sulla base delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 209/2024, è possibile “nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione”: ciò che conta è il “collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura”.
Nei comuni fino a 5.000 abitanti, sulla base delle previsioni dell’articolo 53, comma 10, della legge n. 388/2000, anche gli amministratori possono svolgere gli incarichi di responsabile. Per cui, “non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP, in quanto opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo”. Inoltre, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco)”.
LE ORDINANZE SINDACALI
Possono essere incentivate le attività svolte per l’affidamento di un servizio sulla base di ordinanza contingibile ed urgente, sempre che siano soddisfatti i requisiti richiesti dallo stesso d.lgs. n. 36/2023.
E’ quanto leggiamo nel parere n. 3182/2025 dell’ufficio supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Non è più necessaria una gara come presupposto per il riconoscimento di questa forma di incentivazione.
IL PERSONALE DELLA RAGIONERIA
Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere erogati ai dipendenti degli uffici di ragioneria solamente per le attività di supporto svolte nella fase di affidamento e non per quelle svolte nella fase di erogazione materiale dell’incentivo stesso. Lo dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 56/2025.
Nel dettato legislativo è stato previsto “nell’elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili anche il coordinamento dei flussi informativi, e dunque il personale che svolge detti compiti”. Ed inoltre, “continuano ad essere comprese solo quelle che si estrinsecano in attività concernenti direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, restando escluse le attività finanziarie”.
Di conseguenza, “l’interpretazione letterale oltreché sistematico-ordinamentale delle disposizioni dell’istituto in esame, conduce a ritenere che il riferimento ivi recato sia alle sole funzioni tecniche ossia alle attività direttamente connesse all’intervento e che la collaborazione incentivabile sia quella da prestare in ausilio al responsabile unico del progetto in relazione alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento” e che il rinvio alla discrezionalità della stazione appaltante, che volesse adottare un proprio regolamento sugli incentivi alle funzioni tecniche, sia da intendere riferito alla possibilità di meglio precisare le attività connotate da natura tecnica ossia da una applicazione di conoscenze strumentali e abilità per realizzare un obiettivo specifico che, nel caso concreto, è costituito dalla procedura di affidamento ed esecuzione dei lavori.
Leggiamo che “esulano dall’ambito delle funzioni tecniche le attività amministrative che, sebbene complesse, presiedono alla liquidazione dell’incentivo, che costituisce la fase di natura contabile e finanziaria che conclude l’intero procedimento senza esserne parte costitutiva.. non è possibile includere tra i beneficiari dell’incentivo anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell’incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento”.
