Le assunzioni dagli elenchi di idonei

Le assunzioni tramite scorrimento di albi di idonei sono pienamente legittime, anche per quelle effettuate attingendo dagli elenchi formati da Asmel. E’ necessario che tali elenchi siano aggiornati con cadenza annuale, per come previsto dall’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021. Le procedure di interpello cui gli enti devono ricorrere tra gli iscritti all’albo nel…

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Le assunzioni tramite scorrimento di albi di idonei sono pienamente legittime, anche per quelle effettuate attingendo dagli elenchi formati da Asmel.

E’ necessario che tali elenchi siano aggiornati con cadenza annuale, per come previsto dall’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021. Le procedure di interpello cui gli enti devono ricorrere tra gli iscritti all’albo nel caso di presentazione di un numero di candidati maggiori dei posti messi a concorso vanno ripetute per ogni assunzione, soprattutto nel caso in cui vari un elemento rilevante, quale ad esempio la durata dell’impegno orario.

Sono queste le principali indicazioni contenute nella importante e molto ben motivata sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4878/2025. 

IL CASO SPECIFICO

Oggetto del ricorso è una sentenza di primo grado che ha annullato la scelta di un comune di non dare corso alla utilizzazione per scorrimento di una procedura di interpello tra gli idonei inseriti negli elenchi Asmel e di modificare il profilo del posto da coprire, dando anche corso alla trasformazione da tempo pieno in part time. Tale scelta è stata fatta dall’ente previa l’assunzione di una deliberazione di revoca della prima procedura.

Nella sentenza di primo grado si è fatto ampio riferimento alle indicazioni dettate dalla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 in cui si è espressa una chiara preferenza per lo scorrimento delle graduatorie dell’ente in favore degli idonei in luogo della indizione di un nuovo concorso per l’assunzione delle stesse figure.

I PRINCIPI

Nel merito leggiamo che “l’istituto introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 80 del 2021 si caratterizza pertanto, dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi. Il primo è costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, laddove il termine idoneo deriva dall’appartenenza a detto elenco, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli. L’iscrizione in detto elenco, soggetto ad aggiornamento continuo, almeno una volta all’anno, è efficace sino alla data di assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di tre anni. L’ente interessato all’assunzione, per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità), svolge un interpello (secondo momento significativo) tra i soggetti inseriti nello stesso elenco. In particolare, l’interpello è avviato ogniqualvolta si verifichi la necessità di procedere all’assunzione di personale in base ai documenti programmatori definiti dal singolo ente”.

LE DIFFERENTI NATURE DELL’ELENCO E DELL’INTERPELLO

Su queste basi viene tratta la seguente indicazione: “l’elenco degli idonei, soggetto ad aggiornamento annuale, rimane efficace per tre anni. L’interpello deve invece essere svolto ogniqualvolta l’ente ha necessità di assumere per la copertura del posto disponibile, al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ogni volta che si configura una possibilità di assunzione, valutando in concreto il proprio interesse rispetto allo specifico posto da assegnare”. 

Per cui, “la ratio dell’interpello rispetto agli iscritti nell’elenco risulta soddisfatta quanto più il momento dell’avvio dell’interpello è temporalmente contiguo all’esigenza assunzionale del datore di lavoro pubblico e quanto più è precisata la tipologia di incarico da ricoprire, così da poter intercettare l’interesse attuale e consapevole all’interpello e la specifica connotazione richiesta dall’Amministrazione. La specifica esigenza assunzionale dell’Amministrazione costituisce quindi causa e limite dell’interpello”. Ed inoltre, “l’interpello non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, atteso che deve essere rinnovato ogni volta che l’Amministrazione individua un’esigenza assunzionale”; non si può dare corso all’applicazione del “favor per lo scorrimento della graduatoria, come modalità prioritaria di reclutamento del personale” perché la graduatoria formata a seguito di interpello “è l’esito di un avviso di manifestazione di interesse fra soggetti già inseriti in un elenco di idonei, formato in seguito a procedura aperta e al quale, infatti, è riconosciuta un’efficacia triennale”.

Ci viene altresì detto che “la modifica dell’impegno orario dell’incarico .. costituisce un elemento rilevante al fine della manifestazione di interesse all’interpello: idonei iscritti nell’elenco che non hanno partecipato al primo interpello (a tempo pieno) potrebbero essere interessati al secondo (a tempo parziale)”.

Non è inoltre necessario “che l’avvio di un interpello per la soddisfazione di una specifica esigenza assunzionale richieda il ritiro in autotutela del precedente interpello, se rivolto a soddisfare altra esigenza assunzionale.. se la funzione dell’interpello è quella di soddisfare ogni specifica necessità assunzionale, alla modifica della stessa l’Ente è tenuto a svolgere un nuovo interpello, sicché la motivazione si sostanzia nel richiamo alla disciplina legislativa che ha introdotto la specifica disciplina dell’interpello qui controverso”.

L’ACQUIESCENZA

E’ utile infine sottolineare le considerazioni che la sentenza svolge con riferimento alle conseguenze determinate dalla partecipazione del ricorrente alla seconda procedura.

Leggiamo che  “la partecipazione del ricorrente in primo grado, qui appellato, alla seconda procedura non è indice di acquiescenza alla decisione dell’Amministrazione di avviarla. L’acquiescenza a un atto amministrativo deve infatti risultare in modo chiaro e incontrovertibile da atti o comportamenti assolutamente inconciliabili con volontà diverse”.

Ed ancora, la “partecipazione non garantisce allo stesso di ottenere il bene della vita anelato con il ricorso, assicurando piuttosto la chance di acquisire il risultato voluto”.

LE CONSIDERAZIONI FINALI

Si deve in conclusione evidenziare che le indicazioni dettate dalla sentenza del Consiglio di Stato in rassegna vanno per alcuni aspetti in una direzione diversa rispetto al parere della Funzione Pubblica del 20 marzo 2024.

In tale parere ci viene detto che “si ritiene che non sussistano elementi ostativi alla possibilità di attingere dalla graduatoria di istruttore tecnico che si è formata a seguito dell’interpello e della sezione avviata con ASMEL ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021”. Quindi si assume che in termini sostanziali si sia per l’appunto formata una graduatoria e che, di conseguenza, si applicano le previsioni dettate dal legislatore che privilegiano lo scorrimento delle graduatorie dell’ente rispetto alla indizione di nuove procedure.

Al riguardo è comunque utile evidenziare che, sulla base delle previsioni dettate dal d.l. n. 25/2025, per come convertito dalla legge n. 69/2025, questa preferenza è stata drasticamente circoscritta, potendo le amministrazioni indire un nuovo concorso anche se hanno una propria graduatoria ancora valida e dalla quale hanno assunto tutti i vincitori.

Si deve infine sottolineare la coerenza del citato parere della FFPP con la sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 4878/2025 nello stabilire che “ritiene che non sia possibile attingere da una graduatoria formatasi per un profilo professionale differente”. Così come si deve evidenziare che anche l’altra indicazione del parere, cioè la necessità che il posto sia previsto in dotazione organica e vacante, risulta essere altrettanto coerente.


Gli errori della Funzione Pubblica nell’interpretare le regole dell’interpello previsto dall’articolo 3-bis del d.l. 80/2021

Il Parere della Funzione Pubblica 20 marzo 2024, come evidenzia Arturo Bianco, è privato di ogni rilievo dalla priorità assegnata ai concorsi su ogni forma di reclutamento dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025: “L’articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso e’ lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto“.

Poichè il concorso è prioritario, ogni altra modalità è recessiva, compresa quella dello scorrimento di graduatorie vigenti. Pertanto, grazie alla norma indicata, le amministrazioni non dovranno motivare le ragioni connesse alla scelta di indire concorsi, invece che scorrere graduatorie vigenti, come richiesto da un filone giurisprudenziale ormai superato dalla norma.

In ogni caso, comunque, il parere della Funzione Pubblica è manifestamente erroneo. Palazzo Vidoni è caduto nel medesimo gravissimo travisamento commesso dal Tar Puglia-Lecce, Sezione II, 19.11.2024, n. 1253, colpita dagli strali del Consiglio di Stato. L’errore consiste nel confondere l’interpello con una procedura concorsuale vera e propria.

Palazzo Vidoni e Tar-Puglia hanno ritenuto erroneamente che l’interpello previsto dal meccanismo dell’articolo 3-bis del d.l. 80/2021 sia un concorso che dà vita ad una graduatoria ad efficacia pari a quella prevista per le graduatorie concorsuali, sicchè le PA possono attingere a tale graduatoria ogni volta che debbano attuare il piano dei fabbiosgni.

Correttamente, il Consiglio di Stato spiega che non è così. Ogni interpello fa storia a sè e non produce nessuna graduatoria: consente solo di assumere il o i candidati che si piazzino utilmente per le assunzioni e non c’è nessuna graduatoria di idonei.

Funzione Pubblica e Tar Puglia-Lecce hanno manifestamente confuso il significato della parola “idonei” contenuto nell’articolo 3-bis de d.l. 80/2021: esso non sta affatto ad indicare i candidati che si siano piazzati in graduatoria in posti non immediatamente utili per l’assunzione, bensì riguarda i candidati che abbiano superato la prima fase, appunto “idoneativa” del complesso sistema ivi disposto, qualificati come “idonei” allo svolgimento delle attività lavorative presso le PA aderenti al meccanismo, fermo restando che tale assunzione avviene a valle della seconda fase, quella dell’interpello.

In tale seconda fase, le amministrazioni aderenti non pongono in essere un concorso pubblico: ecco perchè non si produce nessuna graduatoria e nessun effetto tipico del concorso pubblico. Al contrario, la procedura di “interpello” è semplicemente un invito rivolto agli idonei individuati dalla prima fase a manifestare l’interesse ad essere assunti dall’ente interpellante.

La prova selettiva a valle dell’interpello potrebbe addirittura mancare, se a rispondere fosse uno solo tra i candidati idonei selezionati nella prima fase.

Il Consiglio di Stato spiega a Palazzo Vidoni ed al Tar Puglia-Lecce come funziona correttamente l’istituto, scongiurando – si spera – ulteriori grossolani errori interpretativi ed operativi.

L.O.

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