Lavoro agile: comunicazioni semplificate anche per il lavoro pubblico

Per una volta, non c’è disallineamento tra lavoro privato e pubblico. La “semplificazione” delle comunicazioni relative all’attivazione dello smart working, introdotta dalla modifica all’articolo 23, comma 1, della 81/2017 da parte dell’articolo 41-bis del d.l. 73/2022, convertito dalla Legge 122/2022, opera anche per la PA, fino a ieri costretta al precedente cervellotico sistema, complicato dalla…

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Per una volta, non c’è disallineamento tra lavoro privato e pubblico. La “semplificazione” delle comunicazioni relative all’attivazione dello smart working, introdotta dalla modifica all’articolo 23, comma 1, della 81/2017 da parte dell’articolo 41-bis del d.l. 73/2022, convertito dalla Legge 122/2022, opera anche per la PA, fino a ieri costretta al precedente cervellotico sistema, complicato dalla necessità di caricare i file degli accordi, che probabilmente nessuno avrà mai letto.

Lo chiarisce il Ministero del lavoro, col comunicato pubblicato sul proprio sito, ove esplicitamente si afferma: “per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE“.

Il Ministero, dunque, elimina la disparità operativa e procedurale che si prolungava da mesi, poichè le PA sono state obbligate alle comunicazioni col precedente sistema, comunicazioni dalle quali i datori privati erano stati esentati.

Il Ministero, col comunicato richiamato prima, enfatizza la caratteristica specifica del lavoro agile, consistente in “una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa” e non in una forma specifica di contratto, come potrebbe essere il lavoro a tempo determinato o in apprendistato.

Non era il caso di lasciare la comunicazione allo stato di complessità inizialmente previsto, carica com’era di dati ripetitivi e di adempimenti meri, come il caricamento dell’accordo in formato pdf/A per altro entro termini stringenti.

Avendo una buona volta compreso che il lavoro agile è una mera modifica della modalità di resa della prestazione, per quanto oggettivamente rilevante, la comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

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