Chi liquida gli incentivi per funzioni tecniche

Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del d.lgs 36/2023, l’incentivo per le funzioni tecniche “è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”. Dunque, il soggetto…

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Ai sensi dell’articolo 45, comma 4, del d.lgs 36/2023, l’incentivo per le funzioni tecniche “è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo di cui al comma 2”.

Dunque, il soggetto competente a corrispondere (cioè liquidare) gli incentivi è:

  1. in prima battuta, il dirigente del servizio interessato, preposto alla struttura competente alla realizzazione della prestazione;
  2. in seconda battuta, nel caso impossibilità del primo in sua assenza, “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, che, dunque, potrebbe non corrispondere col soggetto preposto alla direzione della struttura amministrativa nella quale operino i lavoratori destinatari del beneficio.

In ogni caso, il soggetto competente ad erogare l’incentivo deve preventivamente “sentire” il RUP, che, a sua volta, accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente.

Ai fini dell’individuazione concreta dei soggetti, non appare di aiuto alcuno il parere del Mit 3525/2025, che risponde al seguente quesito: “Ai fini della corretta attribuzione degli incentivi si chiede se l’accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni svolte, di cui all’art.45 c.4, debba avvenire con atto autonomo da richiamare o allegare al provvedimento di liquidazione considerato che i commi 4 e 5 dell’art.45 stabiliscono l’impossibilità di corrispondere l’incentivazione in mancanza di espressa attestazione atteso che il semplice prospetto di ripartizione definisce solo la quota di attribuzione del compenso e non dettaglia, nello specifico, le mansioni svolte.

Il Ministero con indicazione del tutto laconica ed insufficiente, si limita a rispondere: “L’attribuzione dell’incentivo necessita chiaramente, stante l’attuale disposto normativo previsto all’art. 45 del Codice, come evidenziato nella richiesta di parere, di espressa attestazione. Quanto alle modalità, queste dovranno essere previste nell’apposita disciplina dell’ente relativa all’incentivo.

Com’è logico, il supporto giuridico non può entrare troppo in profondità nel merito della questione e rimanda a ciascuna amministrazione la decisione organizzativa.

Sul piano operativo, allora, ci si interroga in merito a quale possa essere la soluzione più corretta.

Parte degli operatori e degli interpreti sono indotti a ritenere che il pagamento degli incentivi debba essere competenza del responsabile del personale o dei servizi finanziari.

Se in tal modo si ritiene di individuare il soggetto competente in prima battuta, l’indicazione non può che essere erronea. Infatti, il sistema organizzativo degli enti, Piao, Peg/Pdo assegna le risorse e gli obiettivi da raggiungere alle diverse strutture, i cui vertici gestiscono anche il personale assegnato.

Il “responsabile di servizio” cui allude la norma è, quindi, necessariamente il vertice della struttura dell’ente alla quale è affidato l’obiettivo da raggiungere con l’esecuzione dell’appalto, con connesse risorse.

Il responsabile del personale o dei servizi finanziari non ha nulla a che vedere con la gestione dell’appalto, se non per le specifiche ed ordinarie attività proprie, poi, di materiale gestione del trattamento economico, totalmente al di fuori del filone gestionale dell’appalto.

Ai fini dell’erogazione dell’incentivo, il soggetto competente, che in prima battuta non può non essere il preposto al vertice della struttura destinataria del compito di gestire l’appalto, deve invitare, formalmente e per iscritto, il Rup ad attestare, a sua volta per iscritto, che ciascuno dei dipendenti incaricati di svolgere le specifiche attività incentivabili previste per il singolo intervento, abbiano realizzato effettivamente e in quale misura dette attività.

Il provvedimento di liquidazione degli incentiv, quindi, deve richiamare le attestazioni del Rup e sulla base di queste, approvandole, disporre il pagamento.

Si pone, tuttavia, un problema di conflitto di interessi, che potrebbe costituire un ampio caso e presupposto per far subentrare, in seconda battuta, un dirigente diverso dal responsabile del servizio interessato, che liquidi gli incentivi.

Ora, è vero che non è il Rup a corrispondere gli incentivi, sicchè si frappone tra detto Rup e la liquidazione un soggetto terzo, il responsabile di servizio. In ogni caso, però, il Rup, come visto, assume un ruolo fondamentale: le sue attestazioni e certificazioni costituiscono presupposto obbligatorio di legittimità dell’erogazione. Il che va benissimo per determinare l’ammontare dell’incentivo spettante alle figure diverse dal Rup stesso, ma non altrettanto per le attività incentivabili svolte direttamente dal Rup. Infatti, in questo caso la proposta, che sostanzialmente vincola la decisione del dirigente, finisce per preordinare l’esito della liquidazione, a beneficio del medesimo Rup.

Il conflitto di interessi scatta per effetto di quanto dispone il dPR 62/2013, il cui articolo 7, comma 1, prevede: “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri […]”. Poiché il Rup deve essere “sentito” ai fini dell’erogazione dell’incentivo, esso partecipa senz’altro ed attivamente all’adozione della decisione.

Di fatto, l’articolo 45, comma 4, del codice, sotto questo aspetto non è facilmente coordinabile con la disciplina anticorruzione, visto che fa sorgere un evidente e difficilmente sanabile contrasto con essa: in effetti, visto il ruolo e le funzioni svolte dal Rup, non si vede quale altro soggetto possa attestare e certificare le attività svolte, anche quelle eventualmente realizzate da esso stesso.

Un sistema per superare questo contrasto è enfatizzare il ruolo decisionale spettante al soggetto che corrisponde l’incentivo, evidenziando che la decisione è frutto anche di un controllo sulla documentazione del Rup ed in particolare sulle attestazioni che lo riguardano, condizionandole, quindi, ad un espresso esito valutativo sulla correttezza delle indicazioni del Rup, attribuendo integralmente al soggetto decisore, quindi, la responsabilità delle valutazioni alla base dell’accertamento della spettanza degli incentivi per il Rup.

Il tutto si complica qualora anche il dirigente del servizio interessato incorra nel conflitto di interessi. A seguito della novella apportata al testo dell’articolo 45, comma 4, ad opera del d.l. 75/2023, anche i dirigenti possono essere destinatari dell’incentivo per funzioni tecniche. Laddove, dunque, il dirigente del servizio preposto fosse autore di attività incentivabili, sarebbe costretto a declinare la propria competenza, per non violare le regole sul conflitto di interessi.

E’ in questi soli casi che l’ente, dunque, può legittimamente interporre nell’attività quel già visto “altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione”, come rimedio al conflitto.

A questo punto, tale “altro dirigente” può essere individuabile in qualsiasi dirigente non in conflitto di interessi: non c’è alcuna necessità che il supplente coincida con responsabile del personale (che, ricordiamo, non è un “capo del personale”, visto che la gestione del rapporto di lavoro spetta a ciascuno dei dirigenti operanti nell’ente) o col responsabile dei servizi finanziari. Sarà, come affermato dal Mit, ciascun ente a decidere in base alla propria organizzazione.

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