Prove scritte dei concorsi pubblici: la modalità analogica è legittima

    La recente sentenza del 6 giugno 2025, n. 4314 del Tar Campania, Napoli, Sez, II, riguarda la legittimità o meno della scelta del RUP di non approvare i verbali della commissione giudicatrice di un concorso pubblico, motivata con esclusivo riferimento al fatto che le prove scritte sono state svolte modalità analogica -cioè, con fogli protocollo…

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    La recente sentenza del 6 giugno 2025, n. 4314 del Tar Campania, Napoli, Sez, II, riguarda la legittimità o meno della scelta del RUP di non approvare i verbali della commissione giudicatrice di un concorso pubblico, motivata con esclusivo riferimento al fatto che le prove scritte sono state svolte modalità analogica -cioè, con fogli protocollo cartacei e scrittura a mano- e non digitale.

    Il medesimo Tar Campania con la suindicata sentenza ha dichiarato la  illegittimità, per difetto dei presupposti, de provvedimento con il quale il RUP ha scelto di non approvare i verbali della commissione di un concorso pubblico indetto da un Comune (nella specie, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario di Polizia Locale), che sia motivato con esclusivo riferimento al fatto che uno dei partecipanti al concorso, subito dopo lo svolgimento della prova scritta-redazione degli elaborati, ha diffidato l’Ente ad annullare e ripetere la medesima prova scritta, in quanto svolta in modalità analogica (cioè, con fogli protocollo cartacei e scrittura a mano) – e non digitale – asseritamente contravvenendo alle previsioni del bando concorsuale e ai principi di trasparenza e anticorruzione; l’art. 1, co. 1, lett. n), del D.P.R. 16 giugno 2023, n. 821, richiamato nel bando, prevede che «Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove». 

    Detta norma non è connotata da alcuna previsione di obbligatorietà e/o esclusività della modalità digitale: la stessa rappresenta la nuova formulazione di quella previgente – art. 13, co. 2, del D.P.R. 487/1994 – ma ne differisce per la mancanza dell’avverbio “esclusivamente” che nell’art. 13, co. 2, del D.P.R. 487/1994 sanciva l’obbligatorietà della redazione degli elaborati “su carta portante il timbro dell’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice”. 

    Il raffronto tra la precedente versione testuale della norma e quella attuale, che non include più l’avverbio “esclusivamente”, consente di concludere che pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della P.A., a condizione che siano garantiti i principi di trasparenza, equità e imparzialità.

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