La Corte dei Conti Lazio, con sentenza n.585 del 2022, ha ribadito il divieto per le PA di ricorrere al lavoro intermittente (anche conosciuto come “a chiamata”, sottolineando tuttavia come per aversi il danno erariale sia necessaria la prova di mancata o insufficiente prestazione resa dai lavoratori dell’ente locale.
A vietare il contratto di lavoro intermittente nella PA è l’art. 13 c.5 5 del d.lgs. n.81/2015. Nel caso di riferimento si aggiungevano, inoltre, altre irregolarità di natura contabile e finanziaria poiché la determinazione di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti e la successiva assunzione degli impegni è stata parametrata sul solo importo degli acconti, lasciando senza copertura le somme comunque dovute a titolo di saldo.
