Incarichi dirigenziali oltre il pensionamento ma solo per fattispecie di lavoro autonomo

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia col parere 23.6.2025, n. 147 ha chiarito che la gratuità dell’incarico conferito al soggetto pensionato (prevista dall’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012) valga solo qualora l’incarico sia assegnato ad un soggetto già in quiescenza; simmetricamente, il dovere di incarico gratis non vale se…

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La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia col parere 23.6.2025, n. 147 ha chiarito che la gratuità dell’incarico conferito al soggetto pensionato (prevista dall’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012) valga solo qualora l’incarico sia assegnato ad un soggetto già in quiescenza; simmetricamente, il dovere di incarico gratis non vale se il pensionamento interviene durante l’espletamento dell’incarico che, in tale evenienza, prosegue fino alla sua scadenza contrattuale.

La magistratura contabile si allinea, così, alle conclusioni esposte nella sentenza 127/2025 della Cassazione, ove gli ermellini hanno sancito che il divieto di incarichi remunerati previsto dalla norma consiste nell’attribuirli a soggetti già pensionati, ma sarebbe eccessivo precludere a causa del pensionamento, il mantenimento di un incarico legittimamente attribuito al dirigente che vada in pensione successivamente. Infatti, si configurerebbe una cessazione ope legis dell’incarico non prevista, portando ad un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale. Pertanto, la Sezione Lombardia fa propria la conclusione cui giunge la Cassazione, per la quale il testo dell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012 “che espressamente preclude la possibilità di conferire un incarico a chi è stato collocato in quiescenza, non può essere interpretato nel senso che tale incarico cessa ope legis per effetto della sopravvenuta quiescenza”.

Attenzione, però. Questa conclusione non può essere letta come valevole in senso assoluto e, infatti, la Sezione Lombardia ha cura di evidenziarlo. La Sezione, richiamando la Cassazione, prima afferma: “Sotto diverso angolo di visuale, ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, pertanto, la gratuità dell’incarico conferito al soggetto pensionato troverà applicazione solo per gli incarichi attribuiti quando il soggetto è già in quiescenza, ma non se il collocamento a pensione interviene durante l’espletamento dell’incarico che, in tale evenienza, prosegue fino alla sua scadenza contrattuale”.

Ma, come noto, l’incarico dirigenziale è strettamente correlato alla costanza del rapporto di lavoro subordinato del dirigente. Infatti, stabilisce l’articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001, a proposito della durata degli incarichi dei dirigenti di ruolo (di ruolo! Lo si ribadisce per i distratti che ancora si rifacciano agli errori della sentenza della Cassazione 478/2014) che “Con il provvedimento di conferimento dell’incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili”.

La norma, come si nota, prevede che l’incarico dirigenziale perda efficacia e si interrompa, considerando come termine ex lege il collocamento a riposo.

Non tragga in inganno l’utilizzo del verbo potere: la disposizione non è da intendere come facoltà discrezionale attribuita alla PA in modo da scegliere se conferire ai dirigenti prossimi alla quiescenza un incarico inferiore ai 3 anni o meno; la norma, invece, consente di derogare alla durata minima triennale (valevole per i soli dirigenti di ruolo) e consente alla PA, che quindi “può” di attribuire un incarico di durata inferiore ai tre anni, se prima di tale scadenza il dirigente incaricato va in pensione, proprio perchè una volta cessato il rapporto di lavoro, cade anche l’incarico dirigenziale.

Non si vede, quindi, come un dirigente di ruolo, assunto con contratto di lavoro subordinato, collocato in pensione possa proseguire nello svolgimento di un incarico attribuito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001, posto che tali incarichi sono necessariamente attribuiti a dirigenti in servizio e con rapporto di lavoro in corso ed efficace.

Infatti, la Sezione Lombardia nota: “presupposto per l’adesione al principio espresso dalla Suprema Corte è evidentemente che il caso qui in esame sia un rapporto riconducibile all’art. 2222 c.c., e rientrante, quindi, tra quelli di cui all’art. 5, comma 9, e non un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tutti gli effetti”.

Nel caso di specie esaminato dalla magistratura contabile, si è trattato dell’incarico di direttore di un ente parco, avente natura di contratto di prestazione d’opera intellettuale di diritto privato e non di rapporto di lavoro subordinato.

Quindi, il fenomeno dell’incarico dirigenziale che prosegue oltre la quiescenza del dirigente non può valere per il caso dei dirigenti di ruolo e le conclusioni della Sezione Lombardia non debbono essere utilizzate strumentalmente.

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