Secondo la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia 18 giugno 2025, n. 90, “i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l’accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all’amministrazione, sono assoggettati al vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione Siamo al paradosso del travisamento normativo al cubo, sia da parte dell’ente che ha richiesto il parere, sia da parte della Sezione che risponde“.
Il parere appare sconcertante, perchè non è in grado di evidenziare l’errore di base commesso dall’amministrazione richiedente: considerare, cioè, i compensi per i commissari dei concorsi come “salario accessorio” di natura contrattuale.
Una chiave di lettura assolutamente infondata. E’ vero che la legge rimette alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici. Ma, tale disciplina concerne il sinallagma contrattuale, cioè le spettanze economiche riguardanti lo svolgimento delle mansioni e dei compiti connessi all’area di inquadramento ed al profilo rivestito dal lavoratore.
I contratto, quindi, regola il “dare e avere” dell’ordinario rapporto di reciproche obbligazioni tra datore e lavoratore.
La partecipazione alle commissioni di concorso non ha nulla a che vedere con tutto ciò. I dipendenti degli enti, sottoscrivendo il contratto di lavoro, non si obbligano affatto a svolgere le funzioni di presidente o commissario o segretario di commissioni. Tali funzioni sono straordinarie ed eccezionali e il compenso previsto non remunera profilo e mansioni, ma le funzioni di componente di un organo amministrativo straordinario e temporaneo, la commissione di concorso appunto.
Dunque, è in compenso totalmente estraneo al salario accessorio. Non può essere qualificato, del resto, come “risultato” (di cosa?), nè esiste una sola voce delle varie possibili esposte dal Ccnl 16.11.2022 per destinare le risorse del fondo riferibile alle attività dei commissari e al loro compenso.
Sicchè, esso rientra esclusivamente nel tetto della spesa per il personale, ma non essendo remunerazione sinallagmatica delle attività connesse al rapporto di lavoro, non ha nulla a che vedere col salario accessorio, col fondo contrattuale e con lo scellerato articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017.
