Indennizzo da mero ritardo ai sensi dell’art.2-bis della legge n. 241/90.

    La recente sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. I, del 4 luglio 2025 n. 2534 riguarda l’individuazione dei presupposti per ottenere l’indennizzo per il mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis della l. n. 241 del 1990.     Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo, previsto dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990, una volta scaduti i termini per la conclusione…

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    La recente sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. I, del 4 luglio 2025 n. 2534 riguarda l’individuazione dei presupposti per ottenere l’indennizzo per il mero ritardo ex art. 2 bis, comma 1 bis della l. n. 241 del 1990.

    Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo, previsto dall’art. 2-bis della legge n. 241/1990, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, c. 9-I, L. n. 241 del 1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. 

     Ne consegue che, in assenza di previo ricorso all’autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto all’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis della stessa legge; non può pertanto, nella specie, essere accolta la domanda di indennizzo da mero ritardo, non avendo la parte istante né allegato, né comprovato di aver compiuto, successivamente alla propria istanza, tendente ad ottenere il rilascio di una licenza ex art. 134 TULPS per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere aI, aII, aIII e aV, di cui all’art. 5 del DM 269/2010 per la gestione dell’Istituto di investigazioni, ulteriori attività di impulso o preordinate a sollecitare il citato potere sostitutivo da parte dell’Ispettorato Generale di Amministrazione (IGA) di cui al d.m. 31 luglio 2012 (Cons. Stato, Sez. II, n. 526/2025; TAR Molise, n. 365/2022; TAR Liguria, Sez. I, n. 94/2019; TAR Sardegna, Sez. I, n. 428/2016).

    Pertanto, ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo da mero ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte previsto dall’art. 28 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013 (che ha modificato l’art. 2 bis della L. n. 241/1990 con l’aggiunta del comma 1 bis), non occorre la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo o doloso della p.a.; del nesso di causalità), essendo sufficiente il superamento del termine di conclusione del procedimento; tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, co. 9 bis, l. n. 241/1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato (cfr. art. 28, co. 2, d.l. n. 69/2013) .

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