L’ostinata ricerca da parte delle amministrazioni locali di una “semplificazione” organizzativa che si fondi sull’idea di non chiudere le istruttorie e di non adottare alcun provvedimento, in modo che si formi il silenzio, continua a produrre solo contenziosi, nella maggior parte dei casi dei quali i comuni sono soccombenti.
E’ il caso esaminato dalla sentenza del Tar Emilia Romagna, Sezione II, 2.3.2026, n. 393, la quale considera – ovviamente – illegittima la qualificazione arbitrariamente data da un’amministrazione locale ad una mancata risposta di un privato alla richiesta di produrre attestazioni relative a oblazione, contributo di costruzione e diritti di segreteria connessi ad un condono edilizio, desumendo che da ciò si fosse formato un silenzio-diniego. L’amministrazione, quindi, aveda dato corso alle sanzioni connesse all’abuso edilizio senza adottare alcun atto.
Si giunge, quindi, persino all’autoproduzione di rilevanza al silenzio, in totale difformità dall’assetto normativo. Infatti, il Tar evidenzia con estrema nettezza che “Il c.d. silenzio significativo sia di assenso che di diniego per il principio di legalità deve trovare riferimento in una norma positiva (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 18/11/2019, n. 7874) tenuto poi conto che mentre l’istituto del silenzio assenso incontra il “favor” legislativo quale istituto di semplificazione ed ha da tempo portata generale ai sensi dell’art.20 L.241/90 e s.m., l’istituto del silenzio diniego, all’opposto, è contemplato in delimitate fattispecie e presenta profili di dubbia compatibilità in relazione alla tutela del diritto di difesa (art.24 Cost.) ed al principio di buon andamento (art.97 Cost) oltre che invero del diritto ad una buona amministrazione (art.41 Carta dei diritti Fondamentali dell’UE)“.
Si conferma, insomma, per l’ennesima volta la profonda erroneità dell’impostazione organizzativa seguita da troppi comuni, fondata sull’idea di “semplificare” l’operato degli uffici prevedendo di non adottare provvedimenti espressi.
Gli enti si affidano all’inerzia e al valore del “silenzio”, rinunciando quasi del tutto ad una tempestiva funzione di governo delle attività. Nel caso di specie, si arriva perfino al tentativo di introdurre per via amministrativa un’ipotesi inesistente di silenzio-rigetto, violando platealmente il principio di legalità, alla luce del quale è solo la legge, e non la prassi amministrativa, dotata del potere di attribuire al silenzio serbato dalla PA uno specifico valore giuridico.
Questa troppo diffusa abitudine degli uffici tecnici a lasciarsi trasportare dai fatti e dal tempo, senza affrontare le istruttorie nei tempi necessari e senza emettere le decisioni connesse, come si nota produce anche danni e sconquassi. Infatti, non solo il governo del territorio resta privo di adeguato presidio, ma si scatena un contenzioso che nel caso di specie ha visto – come ovvio – l’amministrazione soccombente, con doppi effetti negativi: i costi vanamente sostenuti per la difesa in giudizio e l’inefficacia dell’azione di gestione della specifica pratica.
Il che dovrebbe persuadere che la gestione implica l’assunzione della responsabilità di decidere nei tempi previsti: l’inerzia, il decorrere del tempo, il silenzio non sono una semplificazione, ma l’abdicazione alle funzioni e al ruolo dell’amministrazione attiva.
