Giurisdizione del giudice ordinario per la revoca  dei     finanziamenti pubblici

   La sentenza del TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – del 12 febbraio 2026 n. 279 riguarda il giudice competente a decidere una controversia in materia di revoca di contributi o finanziamenti pubblici, ove il provvedimento di secondo grado sia stato adottato in ragione dell’omesso rispetto, da parte della società interessata, delle tempistiche di attuazione e/o…

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   La sentenza del TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – del 12 febbraio 2026 n. 279 riguarda il giudice competente a decidere una controversia in materia di revoca di contributi o finanziamenti pubblici, ove il provvedimento di secondo grado sia stato adottato in ragione dell’omesso rispetto, da parte della società interessata, delle tempistiche di attuazione e/o realizzazione del progetto finanziato.

    La suindicata sentenza afferma che rientra nella giurisdizione del G.O. e non in quella del G.A. una controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale la Regione ha revocato in autotutela un contributo pubblico concesso in precedenza, che sia motivato con riferimento al fatto che la società interessata ha omesso di rispettare le tempistiche di attuazione del progetto finanziato (nella specie, si trattava della realizzazione di n. 25 alloggi sociali da cedere in proprietà nel Comune).

    La situazione giuridica soggettiva azionata è qualificabile in termini di diritto soggettivo, facendosi questione di atti con cui la P.A., riscontrata l’inosservanza delle regole per la condotta tenuta dal concessionario, ha revocato l’agevolazione concessa, ponendo in essere un atto non idoneo ad influire sulla legittimità o sull’opportunità del provvedimento concessorio in origine assunto.

In particolare, nella specie, sussiste la giurisdizione dell’AGO, in quanto la revoca del finanziamento è stata disposta per il “mancato raggiungimento, ad una determinata data, del 35% dei lavori relativi al programma per il quale il medesimo finanziamento è stato concesso; è indubbio che il mancato rispetto della tempistica prevista per la realizzazione dell’intervento finanziato riguardi la fase esecutiva del rapporto di finanziamento, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale pubblicistico, essendo individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario” (TAR Calabria-Catanzaro, Sez. II, 10 dicembre 2025, n. 2095).

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