La sentenza del CGA, Sez. Giurisdizionale del 29 maggio 2026, n. 319 riguarda gli elementi distintivi tra il potere della P.A. di annullamento d’ufficio di un atto e/o provvedimento amministrativo e potere di revoca.
La differenza tra il potere della P.A. di annullamento d’ufficio di un atto e/o provvedimento amministrativo e potere di revoca, consiste nel fatto che, ai fini del relativo esercizio, il primo postula l’illegittimità dell’atto rimosso d’ufficio, il secondo esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all’art. 21 quinquies della l. n. 241 del 1990 (e introdotta dall’art. 14 della l. n. 15 del 2005, per come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b-ter, d.l. n. 133 del 2014); sicché, il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione procedente.
Tuttavia, l’esercizio del potere di autotutela in esame rimane sottoposto a sindacato giurisdizionale laddove omette un’adeguata considerazione e un’appropriata protezione delle esigenze del legittimo affidamento ingenerato nel privato e dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici costituiti dall’atto originario, nonché, più in generale, alla stabilità dei provvedimenti amministrativi; non è rilevante la previsione della debenza di un indennizzo ai privati (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2016 n. 5026).
Ha ricordato la sentenza in rassegna, che la giurisprudenza (tra le altre, con la sentenza richiamata) ha, pertanto, precisato i canoni di esercizio del predetto potere, coerentemente con i principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa:
“a) la revisione dell’assetto di interessi recato dall’atto originario dev’essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario dell’atto che si intende revocare;
b) non è sufficiente, per legittimare la revoca, un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’emanazione dell’atto originario;
c) le ragioni addotte a sostegno della revoca devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico che si intende perseguire con il ritiro dell’atto originario;
d) la motivazione della revoca dev’essere profonda e convincente, nell’esplicitare, non solo i contenuti della nuova valutazione dell’interesse pubblico, ma anche la sua prevalenza su quello del privato che aveva ricevuto vantaggi dal provvedimento originario a lui favorevole”.
Alla stregua del principio, nella specie, è stata ritenuta illegittima la revoca dell’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del Servizio di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati posizionati nella città di Palermo, in quanto il provvedimento di revoca era carente di una puntuale motivazione, sotto il profilo della necessaria e approfondita valutazione comparativa tra l’interesse della società aggiudicataria e quello della P.A., circa il concreto perseguimento del dedotto interesse al contenimento della spesa pubblica, attraverso l’internalizzazione del servizio.
