Il TAR Sicilia, con ordinanza del 12 settembre 2022, ha stabilito che I ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate, totalmente o parzialmente, con risorse PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ex art. 119, c.p.a.
La competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano ad applicarsi i criteri di riparto della competenza territoriale ex art. 13, c.p.a.
