La legge non stabilisce regole specifiche nella distribuzione delle competenze tra centrale di committenza e stazione appaltante non qualificata.
La decisione in merito alla ripartizione delle competenze è rimessa all’autonomia delle parti. Le indicazioni ci giungono dalla recente pronuncia del T.A.R. Liguria, sentenza n. 944/2025.
La questione sottoposta al Collegio
Nel caso sottoposto ai giudici, una Stazione Appaltante doveva affidare un appalto di lavori. Poiché si trattava di una stazione appaltante non qualificata per l’importo stimato dell’appalto, la medesima aveva dovuto rivolgersi alla Stazione qualificata per la conduzione della procedura; ne discendeva che quest’ultima avrebbe dovuto nominare il R.U.P., conformemente a quanto previsto dall’art. 62, co. 13 del d.lgs. 36/2023.
A seguito dell’espletamento della procedura di gara, un operatore economico occupava la prima posizione in classifica ed era stato invitato a presentare le proprie spiegazioni nel corso dell’accertamento dell’esame di congruità dell’offerta.
Concluso tale sub-procedimento, il Responsabile della Stazione appaltante non qualificata (Direttore Generale) proponeva l’esclusione dell’operatore economico dalla competizione ed il RUP della Centrale di committenza, recependo la proposta, adottava il provvedimento espulsivo.
L’impresa esclusa proponeva ricorso sollevando molteplici censure, tra le quali l’incompetenza del Responsabile della Stazione appaltante non qualificata nell’adozione della proposta di esclusione dalla procedura.
In buona sostanza, a parere dell’impresa estromessa, la determinazione di esclusione adottata dalla Centrale avrebbe pedissequamente recepito le valutazioni effettuate da un organo incompetente.
La disciplina recata dal codice dei contratti
In base all’art. 62, co. 13 c.c.p., «le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza».
Con riguardo al riparto di competenze tra il R.U.P. della stazione appaltante che svolge l’attività di committenza e il responsabile della stazione appaltante che si avvale dell’opera della prima, il codice non offre indicazioni precise e, come riconosciuto anche dall’A.N.A.C. nel parere citato dal ricorrente (delibera del 24 maggio 2024, n. 255), apre inevitabilmente spazi alla prassi applicativa.
La pronuncia dei giudici
Nell’ambito della disciplina recata dalla descritta normativa, secondo i giudici il coordinamento realizzato tra i due enti, al di là delle imprecisioni nella nomenclatura utilizzata nei documenti di gara per designare le figure, reggeva il confronto con la cornice normativa del codice.
Nel decreto di indizione della procedura il dott. omissis era stato individuato come «Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, di cui agli articoli 10, comma 1, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e 15, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023», dando atto che «i compiti per i quali sono necessarie specifiche conoscenze e capacità tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dei costi della manodopera e dell’offerta, saranno di competenza del RUP omissis in possesso delle specifiche professionalità necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica».
In particolare, l’art. 4 del disciplinare così disponeva: «si specifica che il RUP è il Dott-OMISSIS-, Direttore Generale di -OMISSIS-ed il RPA è il Dott. -OMISSIS- -OMISSIS-, dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante, omissis, tale nominato con decreto dirigenziale -OMISSIS-.
Si specifica, ai sensi dell’articolo 15, commi 4 e 9 Codice, che il RPA curerà tutti gli adempimenti relativi alla procedura di affidamento del presente appalto con l’eccezione di quelli per cui siano necessarie specifiche competenze tecniche, ivi compresa l’eventuale verifica della congruità dell’offerta, che saranno di competenza del RUP, in possesso delle specifiche conoscenze necessarie per lo studio degli elementi di natura prettamente tecnica».
Ebbene, la Centrale aveva dunque nominato un proprio dirigente che, al di là della terminologia adoperata, difforme da quella del codice, aveva assolto le funzioni di responsabile unico.
L’istruttoria relativa alla domanda e ai requisiti del ricorrente, svolta dal responsabile-OMISSIS- (impropriamente qualificato come R.U.P.), era riconducibile alle «attività di […] pertinenza» che l’art. 62, co. 13 riserva alla stazione appaltante beneficiaria.
Del resto, sottolineano i giudici, anche fuori dallo schema dei rapporti tra stazione appaltante qualificata e non qualificata, l’art. 15, co. 4 prevede la possibilità di adottare «modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP», in tal modo aprendo alla possibilità di una relativa frammentazione delle funzioni del R.U.P. (sul punto cfr. Corte Cost., 9 luglio 2019, n. 166).
In tal senso sembra propendere anche l’A.N.A.C., che nel parere sopra citato adombra la possibilità che i compiti dei responsabili di fase vengano ricavati da quelli previsti per ciascuna fase dagli artt. 7 e 8 dell’allegato I.2.
Per quel che riguarda nello specifico la vicenda in esame, l’art. 7, co. 1, lett. a dispone che il R.U.P. «effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante».
Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio ha ritenuto che il modello di raccordo procedimentale delineato dalle due stazioni appaltanti fosse rispettoso del quadro prescrittivo ricavabile dalle varie disposizioni del codice, che ammette, pur nell’unicità del ruolo del R.U.P., una limitata ripartizione delle relative funzioni.
Con specifico riferimento alla paternità del provvedimento gravato, quest’ultimo era stato formalmente adottato dal responsabile della Centrale; al di là della fuorviante terminologia adoperata – si discorre di “presa d’atto” dell’esclusione disposta dal R.U.P.-OMISSIS- –, il responsabile della Centrale, con la sottoscrizione dell’atto, aveva recepito la proposta del responsabile-OMISSIS- richiamandone i presupposti di fatto e di diritto, secondo il modello della motivazione per relationem.
Del resto, il tenore letterale della nota -OMISSIS-OMISSIS–OMISSIS- non lasciava spazio a dubbi sul fatto che si trattasse di una proposta volta a compulsare la determinazione finale della Centrale, secondo lo schema di cui all’art. 6, lett. e) della l. n. 241 del 1990.
