La recente sentenza del Tar Piemonte, Sez. I, del 19 agosto 2025 n. 1289 riguarda la sussistenza o meno in capo al datore di lavoro, del diritto di accedere ai verbali degli Ispettori del lavoro e, in particolare, alle dichiarazioni rese dai lavoratori, riportate nel verbale in occasione della visita ispettiva.
Detta sentenza afferma che è legittimo il diniego opposto dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, in ordine ad una istanza ostensiva avanzata da un datore di lavoro, tendente ad ottenere il rilascio di copia, tra le altre, delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo, nel caso in cui l’oggetto di tale accertamento riguardi anche questioni direttamente incidenti sui rapporti di lavoro dei lavoratori dichiaranti; in tal caso, è difficilmente contestabile che i lavoratori possano essere esposti ad un concreto rischio di ritorsioni o indebite pressioni nell’ipotesi di divulgazione delle dichiarazioni che hanno reso agli ispettori.
Tale evenienza, peraltro, non può ritenersi esclusa dalla richiesta di ostensione delle predette dichiarazioni con l’oscuramento delle generalità dei dichiaranti, tenuto conto che la ricorrente conosce già i loro nominativi (indicati nei verbali) e che pertanto risulterebbe possibile per la stessa, una volta ottenute le dichiarazioni, collegarle, sulla base delle circostanze di fatto e degli elementi in esse contenuti, ai singoli lavoratori che le hanno rese.
