Con il parere n. 3564/2025 il MIT ha chiarito che gli obblighi di monitoraggio e comunicazione all’ANAC previsti dall’art. 11, comma 4-bis, Allegato II.4 del d.lgs. 36/2023 ricadono sulla Stazione Unica Appaltante quando la procedura è stata formalmente delegata da un ente convenzionato. La responsabilità degli adempimenti è infatti riconosciuta al soggetto delegato che espleta la gara e dispone delle informazioni necessarie al controllo dell’efficienza decisionale, in linea con quanto già affermato da ANAC nelle delibere del 23 ottobre 2024.
