Secondo la Cassazione l’indennità di turno spetta al dipendente pubblico turnista anche quando è in ferie
Si tratta di una sentenza in linea col filone sempre più consolidato, alla luce del quale ai dipendenti va garantito il medesimo trattamento economico anche nelle pause dal lavoro, discendente dalla giurisprudenza comunitaria.
Una linea interpretativa in chiaro contrasto con le esplicite previsioni in senso contrario della contrattazione nazionale collettiva e che, nel caso di specie, appare non del tutto condivisibile e centrata.
E’ con l’ordinanza 17.9.2025, n. 25528, che la Cassazione considera obbligatorio per il datore di lavoro, anche pubblico, assicurare ai dipendenti in ferie il medesimo trattamento economico spettante nel corso dell’ordinario rapporto di lavoro.
Tale pronuncia richiama ampiamente le fonti di tale interpretazione, basate sulle decisioni della Corte di Giustizia Ue, a partire dalla sentenza Robinson Steele del 2006. Secondo la CgUe l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell’articolo 7, numero 1, della direttiva 88/2003 è da intendere nel senso che nel corso delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione normalmente percepita.
Ciò aderisce alle prescrizioni minime riguardanti le ferie disposte con la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, richiamate nel “considerando n. 1” della direttiva 2003/88/CE, e recepita con l’articolo 10 del d.lgs 66/2003.
Il concetto di “ferie retribuite”, spiega la Cassazione, alla luce delle interpretazioni della Corte di Giustizia, deve comprendere qualsiasi importo pecuniario posto in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.
Nè il giudice può esprimere un differente orientamento, data l’efficacia vincolante, diretta e prevalente delle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE sull’ordinamento nazionale. Dunque, l’accezione di retribuzione derivante dalla giurisprudenza della CgUe, vera e propria fonte del diritto, va intesa nel senso ampio suggerito dall’ordinanza. Un senso corrispondente al fine di non frapporre ostacoli alla piena fruizione del diritto alle ferie: la riduzione della retribuzione nel periodo di riposo dal lavoro, secondo la giurisprudenza UE potrebbe essere, infatti, un disincentivo a tale fine.
La ricostruzione giuridica elaborata dalla Cassazione è ampiamente motivata ed ovviamente autorevole.
Nel caso di specie, tuttavia, non pare del tutto persuasiva. L’ordinanza, in linea con la giurisprudenza richiamata, evidenzia che l’attribuzione del trattamento economico “ordinario”, quello normalmente percepito, va garantita perchè la retribuzione è da collegare all’esecuzione delle mansioni e allo “status” personale e professionale del lavoratore.
Ma, l’indennità di turno non appare un emolumento connesso allo status professionale del lavoratore: non compensa, infatti, particolari responsabilità o professionalità, ma ristora dal disagio organizzativo determinato dall’esecuzione delle mansioni in un calendario di turnazioni.
Appare abbastanza evidente, allora, che l’indennità di turno non accede alla retribuzione “ordinaria” per compensare uno specifico profilo o l’insieme delle mansioni svolte secondo una certa professionalità, ma per remunerare in qualche misura la collocazione oraria del lavoro svolto.
Sicchè, il collegamento stretto e diretto tra attribuzione dell’indennità di turno e svolgimento effettivo dell’attività lavorativa in turno appare piuttosto chiaro.
Resta, comunque, da ricordare che ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge 311/2004, la cui efficacia è stata estesa a tempo indeterminato dall’articolo 41, comma 6, del d.l. 207/2008, alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di estendere i giudicati, cioè di applicare sentenze riguardanti altre amministrazioni.
E’ da evidenziare, tuttavia, che le pronunce della Cassazione stanno spingendo molte sigle sindacali a chiedere alle amministrazioni di adottare provvedimenti organizzativi, o sottoscrivere contratti (che resterebbero però privi di un titolo legittimante) allo scopo di assicurare il mantenimento di ogni indennità ai dipendenti in ferie.
