Il nuovo bando tipo e la proroga del termine per presentare offerta

Come noto, l’ANAC ha finalmente provveduto ad aggiornare il bando tipo n.1 al d.lgs. n. 209/2024. L’intervento era quanto mai atteso ed è stato posto in essere mediante la deliberazione n. 365 del 16/09/2025. Molteplici sono le indicazioni di rilevo che rinveniamo nel nuovo Bando tipo. Il presente contributo si concentrerà sulla disciplina relativa alla…

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Come noto, l’ANAC ha finalmente provveduto ad aggiornare il bando tipo n.1 al d.lgs. n. 209/2024. L’intervento era quanto mai atteso ed è stato posto in essere mediante la deliberazione n. 365 del 16/09/2025.

Molteplici sono le indicazioni di rilevo che rinveniamo nel nuovo Bando tipo.

Il presente contributo si concentrerà sulla disciplina relativa alla proroga del termine in caso di malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento utilizzata.

La rilevanza del bando tipo

Si rammenta che il bando tipo è vincolante per le stazioni appaltanti che debbano attivare procedure aperte, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di valore superiore alla soglia europea.

Tuttavia, il Bando tipo costituisce un punto di riferimento anche per tutte le restanti procedure d’appalto, sia sotto che sopra soglia, per le quali non sussiste il citato vincolo.

Nel Bando tipo, infatti, l’ANAC ha espresso autorevoli indirizzi interpretativi riguardanti molteplici istituti normativi, la cui corretta applicazione costituisce, da tempo, motivo di dispute giurisprudenziali.

Conseguentemente, seguire le soluzioni proposte dall’Autorità, per qualunque procedura d’appalto (con gli opportuni adattamenti), consente di evitare/limitare il rischio di possibili contenziosi con gli operatori economici e di evitare possibili responsabilità erariali per colpa grave, dato che l’art. 2, co. 3 del codice dei contratti dispone che “Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”.

Certamente, quanto sopra evidenziato non deve intendersi come un invito ad un recepimento acritico degli indirizzi dell’Autorità, considerato il fatto che è sempre necessaria una lettura del bando diligente, ponderata e meditata, soprattutto per gli appalti per i quali il Bando tipo n. 1 non è vincolante.

Problematiche di utilizzo della PAD che dipendono dall’operatore economico

In via propedeutica, il Bando tipo n. 1 di ANAC precisa che la stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

– difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

– utilizzo della PAD da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, e le condizioni generali di utilizzo della PAD (da rendere disponibile a tutti i concorrenti).

Problematiche di funzionamento imputabili alla PAD

Diversamente, in caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti a cause imputabili all’operatore economico (come sopra illustrate), che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante è chiamata a valutare la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

Come si può rilevare la proroga del termine non è un effetto automatico, ma soggetto ad una diligente valutazione da parte della Stazione appaltante.

Il Bando tipo prevede che, in prima battuta, sia possibile una proroga o riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte di breve durata, limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando.

La stessa va resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante specificandone il link, unitamente all’indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In questo caso non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell’articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Tuttavia, il Bando tipo n. 1 prende in considerazione anche il caso in cui sia necessaria una proroga/riapertura del termine più lunga.

In questo caso la stazione appaltante deve provvedere alla rettifica del bando di gara con indicazione della nuova scadenza. 

Infine, vi è una terza ipotesi presa in considerazione dal Bando tipo n.1, infatti, viene previsto che, nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante debba procedere alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Conclusioni

Dall’esame della disciplina sopra illustrata sembra di potersi ricavare che in caso di malfunzionamento della piattaforma di approvvigionamento, la Stazione appaltante conservi un ceto grado di discrezionalità nelle decisioni da assumere, le quali devono comunque sempre essere guidate da un sufficiente grado di diligenza e dal rispetto dei principi generali previsti dal codice dei contratti.

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