La commissione di concorso può dettagliare e graduare i criteri di valutazione delle prove anche quando conosce l’elenco dei partecipanti, purché lo faccia prima dell’inizio delle operazioni. Lo ha affermato il Tar Lazio-Roma con la sentenza 16 settembre 2025, n. 16288.
I giudici hanno richiamato i principi di trasparenza e imparzialità, evidenziando che i criteri possono essere fissati dal bando o dalla stessa commissione, ma sempre con carattere preventivo.
L’eventuale conoscenza dei candidati non è di per sé indice di imparzialità violata, se mancano elementi concreti che dimostrino un uso distorto del potere.
La decisione si inserisce in una linea già seguita da Consiglio di Stato e altri Tar: i criteri non devono essere comunicati ai concorrenti, poiché servono a garantire l’equità della valutazione e non a facilitare la preparazione delle prove.
