Lo svolgimento del lavoro agile all’estero è possibile, secondo un recente parere dell’Aran, ferma restando la sussistenza dei necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare in tale modalità.
La disciplina contrattuale sul lavoro agile e da remoto non contiene disposizioni che escludono espressamente lo svolgimento della prestazione lavorativa in territorio estero.
Queste sono le conclusioni alle quali arriva l’Agenzia nel rispondere a un ente che si è interrogato sulla legittimità del consentire il rendere la prestazione lavorativa da remoto o in modalità agile all’estero.
È demandata alla responsabilità e alla prerogativa datoriale, la possibilità di regolamentare detta opzione,
L’Aran ha fornito orientamenti su diversi aspetti del lavoro agile, tra cui la compatibilità con la reperibilità (possibile solo durante le fasce di inoperabilità, a condizione che il lavoratore possa assicurare la prestazione) e la possibilità di turni anche da remoto (sì, i lavoratori da remoto sono soggetti agli stessi obblighi e diritti di quelli in presenza).
Inoltre, l’ARAN ha chiarito che i permessi orari sono fruibili anche in modalità agile (nei limiti dell’orario di lavoro da rispettare) e che per il buono pasto, la durata della prestazione in agile è equiparata convenzionalmente a quella che si svolgerebbe in presenza.
