Ennesima procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Tra gli ambiti segnalati – neanche a dirlo – figura anche la disciplina degli appalti pubblici con una terza lettera complementare [procedura INFR (2018) 2273] per il non corretto recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
Secondo Bruxelles, infatti, alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici approvato nell’aprile 2023 e modificato nel dicembre 2024 non rispetterebbero ancora i principi europei di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza.
Il tutto mentre proseguono i lavori di consultazione per l’emanazione delle nuove Direttive nel 2026.
Emerge con chiarezza che la scelta del legislatore italiano di affidarsi al potere di soft-law attribuito all’ANAC si sia tramutato nei primi anni in un hard-law, una pretesa regolamentare eccessivamente invasiva che non ha fatto che accrescere l’incertezza sull’applicazione delle norme.
Il nuovo Codice nel 2023 ha provato ad arginare questa deriva di bulimia normativa ma per gli addetti ai lavori il danno era ormai fatto, difficile rimediare in corsa alle storture che si erano prodotte.
Il danno è stato soprattutto di carattere culturale, aprendo il campo all’idea che il soft (o hard) law potesse spingersi fino a una applicazione distorta dei principi dettati dalle Direttive, rasentando in alcuni casi un dark-law, una legislazione oscura volta più a marcare spazi di potere e di influenza piuttosto che favorire l’efficienza e la trasparenza. La vicenda ANAC-ASMEL dovrebbe far riflettere tanti, una best-practices europea (Premio EIPA 2019) messa alla gogna e contrastata sul suolo nazionale.
Le nuove direttive dovrebbero aiutare a superare queste zone grigie e dare finalmente alle Pubbliche Amministrazioni la libertà di organizzarsi al meglio per il perseguimento del risultato, come pure recita il novellato Codice all’art.1.
Senza un cambio di paradigma culturale da parte del Legislatore italiano i problemi rischiano di riproporsi anche nel 2026 e di vanificare lo sforzo di semplificazione che verrà dalle nuove direttive.
Alle decine di “correzioni” apportate negli anni al D.Lgs n.50/2016, anche il recente D.Lgs. n.36/2023 che lo ha sostituito è stato oggetto di ben otto revisioni: il D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (poi L. 87/2023) con la modifica dell’art. 108, comma 7; il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (L. 170/2023) con le modifiche agli artt. 16, comma 1 e 73, comma 4; il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (L. 56/2024) con le modifiche all’art. 6 e l’aggiornamento Allegato II.14; il D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 con un intervento correttivo strutturale; il D.L. 27 dicembre 2024, n. 201 (L. 16/2025) con la modifica all’art. 63, comma 4; il D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (L. 69/2025) con la modifica all’art. 8 dell’Allegato I.11; la Legge 18 marzo 2025, n. 40 – nuove norme su ricostruzione post-calamità, con l’aggiunta dell’art. 221, comma 4, lettera f-bis); la Legge 4 aprile 2025, n. 42 con l’introduzione comma 4-bis all’art. 136.
Un autentico abito di arlecchino con “toppe a colori” cucite di volta in volta su un vestito con troppi “strappi”.
In un settore così delicato come gli appalti pubblici occorre puntare su un cambio di paradigma che sappia fare degli appalti digitali la ratio stessa della trasparenza amministrativa senza voler caricare il futuro nuovo Codice di norme eccessivamente puntuali di difficile attuazione e sempre a rischio di gold plating.
L’esperienza dovrebbe insegnare qualcosa, speriamo sia realmente così.
